Le tasse sulle auto aziendali regolano la fiscalità delle vetture d'impresa, determinando gli obblighi per l'azienda e i benefici per il dipendente, per il quale l'auto è uno dei fringe benefits. Ecco le regole vigenti nel 2026 e come funziona la detrazione IVA.
Com'è strutturata la tassazione dell'auto aziendale?
La tassazione delle auto aziendali in Italia opera su due fronti distinti, quello dell'impresa e quello del dipendente. Per l'azienda la normativa fiscale distingue tra deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA, mentre per il lavoratore che utilizza il veicolo aziendale anche per scopi personali si configura un vantaggio economico tassabile chiamato fringe benefit.
Il sistema di tassazione considera diversi elementi:
- tipo di alimentazione del veicolo
- data di immatricolazione
- utilizzo esclusivamente aziendale o promiscuo
- tabelle ACI 2026 che indicano il costo chilometrico convenzionale di ogni modello
Dal punto di vista aziendale, i costi relativi ad acquisto, noleggio o leasing del veicolo sono deducibili in percentuali variabili, mentre l'IVA assolta sull'acquisto e sulle spese di gestione segue regole specifiche di detraibilità.
Quando un veicolo viene assegnato in auto aziendale a uso promiscuo al dipendente, quest'ultimo beneficia della disponibilità del mezzo anche al di fuori dell'orario di lavoro. Questo utilizzo privato costituisce un reddito in natura che deve essere quantificato e assoggettato a tassazione IRPEF e contributi previdenziali. Il valore viene calcolato applicando percentuali specifiche alle tariffe ACI, percentuali che variano in base al tipo di alimentazione del veicolo.
Scopri il nostro conto businessCome influisce il grado di utilizzo aziendale sulla tassazione dell'auto aziendale?
Il grado di utilizzo del veicolo è determinante per stabilire il regime fiscale applicabile. La normativa italiana distingue delle categorie di utilizzo che illustriamo nella seguente tabella, con conseguenze fiscali differenti sia per l'impresa che per il dipendente.
| Tipo di utilizzo | Deducibilità dei costi | Detraibilità IVA | Tassazione dipendente |
| Uso 100% strumentale (taxi, autoscuole, noleggio con conducente) | 100% | 100% | Nessuna tassazione fringe benefit |
| Uso promiscuo generico/occasionale | 20% con limite di 18.075,99 € | 40% | Tassazione su valore convenzionale ACI |
| Uso promiscuo prevalente (auto assegnata al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta) | 70% (senza limite di plafond) | 40% | Tassazione su valore convenzionale ACI |
| Agenti e rappresentanti di commercio iscritti all'apposito ruolo | 80% con limite di 25.822,84 € | 100% | Tassazione su valore convenzionale ACI |
| Uso aziendale documentato al 100% (veicoli non strumentali per natura) | 20% con limite di 18.075,99 € (si applica comunque il limite ordinario dell'art. 164 TUIR) | 40% (100% se dimostrabile in modo inequivocabile il completo uso aziendale - art. 19-bis.1 del D.P.R. 633/1972) | Nessuna tassazione fringe benefit se l'uso esclusivamente aziendale è adeguatamente documentato. Si applicano, però, le regole ordinarie di deducibilità |
Per i rappresentanti e gli agenti di commercio la normativa italiana riconosce la natura essenziale del veicolo per lo svolgimento dell'attività professionale.
Tale categoria beneficia quindi di un limite di deducibilità per le auto aziendali più elevato, potendo dedurre l'80% dei costi sostenuti, calcolato su un valore massimo riconosciuto del veicolo di 25.822,84 € (quindi con una deduzione massima di 20.658,27 €).
Come funziona la detrazione IVA per le auto aziendali?
L'articolo 19-bis.1 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 26 ottobre 1972 stabilisce che l'IVA sia 100% detraibile se il veicolo è esclusivamente strumentale. Si pensi, per esempio, a taxi, autoscuola e noleggio con conducente.
Per i veicoli non strumentali utilizzati in modo promiscuo, l'IVA è detraibile nella misura forfettaria del 40% sia sull'acquisto del veicolo che sulle spese di gestione, come carburante, assicurazione, manutenzioni ed eventuali riparazioni. La percentuale del 40% si applica indipendentemente dall'effettivo uso del mezzo e anche ad altri costi collegati al veicolo.
Nel caso di noleggio a lungo termine, per esempio, il canone è detraibile al 40%, mentre i servizi accessori inclusi nel contratto, come manutenzione e assicurazione, mantengono la stessa percentuale di detraibilità.
Per il rimborso chilometrico 2026, quando l'azienda rimborsa il dipendente per l'uso del proprio veicolo privato per trasferte aziendali, non si pone il problema della detrazione IVA, in quanto il rimborso avviene sulla base delle tabelle ACI 2026 senza addebito di imposta.
Scopri il servizio di fatturazione gratuitoCos'è cambiato nella tassazione delle auto aziendali nel 2026?
La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, cioè la Legge di Bilancio 2025, ha introdotto modifiche importanti alla disciplina dei fringe benefit. Le nuove regole si applicano pienamente anche nel 2026 e vanno nella direzione di favorire una mobilità più sostenibile, incentivando l'utilizzo di veicoli meno inquinanti.
La novità principale riguarda il calcolo del valore del fringe benefit per le auto aziendali. Non si fa più riferimento alle fasce di emissioni di CO₂ come in passato. Il criterio cambia e si basa sul tipo di alimentazione del veicolo, con percentuali diverse a seconda che si tratti di auto elettriche, ibride o tradizionali.
Un elemento fondamentale da considerare è il regime transitorio. Con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che continuano ad applicarsi le vecchie regole ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti. Lo stesso regime si estende anche ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e successivamente immatricolati, assegnati e concessi in uso promiscuo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.
Cosa sono i fringe benefit sulle auto aziendali nel 2026?
Con il termine fringe benefit si indica un compenso in natura che l'azienda riconosce al dipendente in aggiunta alla retribuzione monetaria. Nel caso delle auto aziendali il fringe benefit si configura quando il lavoratore ha la disponibilità della vettura anche al di fuori dell'orario di lavoro e per scopi personali.
Questo beneficio rappresenta un valore economico per il dipendente, in quanto gli consente di utilizzare l'auto per esigenze private senza farsi carico dei costi di proprietà, manutenzione e gestione. Dal punto di vista fiscale, tale vantaggio costituisce reddito da lavoro dipendente e deve essere assoggettato a tassazione IRPEF e a contribuzione previdenziale.
Il valore del fringe benefit per le auto aziendali viene determinato in modo forfettario, utilizzando le tabelle ACI 2026 che indicano il costo chilometrico di ciascun modello.
In base alla normativa aggiornata, a tale valore si applica una percentuale variabile in base al tipo di alimentazione e si considera una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri. Ne risulta un importo che si aggiunge al reddito imponibile del lavoratore e, pertanto, tassato secondo le aliquote IRPEF progressive.
È prevista una franchigia elevata a 1.000 € (2.000 € per i dipendenti con figli fiscalmente a carico) per gli anni 2025-2027, sotto la quale il fringe benefit non concorre alla formazione del reddito. Si segnala che se il totale dei fringe benefit percepiti supera queste soglie anche di un solo euro, l'intero importo diventa imponibile.
Come vengono tassati i car fringe benefits nel 2026?
Con la normativa aggiornata al 2026, per i veicoli immatricolati e assegnati ai dipendenti a partire dal 1° gennaio 2025, il criterio di calcolo si basa sul tipo di alimentazione del veicolo, non più sulle fasce di emissioni CO₂.
- Per le auto elettriche con emissioni 0-20 g/km di CO₂ si applica il 10% del costo chilometrico ACI 2026.
- Per i veicoli ibridi plug-in con emissioni 21-60 g/km la percentuale sale al 20%.
- Per gli altri veicoli con alimentazione tradizionale (benzina, diesel, GPL e ibridi non plug-in) la percentuale applicata è del 50% del valore convenzionale.
Rispetto al sistema precedente, basato sulle emissioni di CO₂ e articolato in quattro fasce (25% per 0-60 g/km, 30% per 61-160 g/km, 50% per 161-190 g/km e 60% oltre 190 g/km), la normativa vigente nel 2026 è passata al 50% per tutti i veicoli endotermici indistintamente.
Stante che la fascia più comune di auto è nella fascia 61-160 g/km, si è passati, dunque, nella maggioranza dei casi, da una tassa sull'auto aziendale del 30% a una del 50%. Per un'auto con un costo chilometrico ACI di 0,50 € e percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, il fringe benefit tassabile è passato da 2.250 € (il 30% di 7.500 €) a 3.750 € (il 50% di 7.500 €). L'incremento di 1.500 € di imponibile annuo si traduce in una maggiore tassazione IRPEF per il dipendente.
La riforma ha mirato a favorire la scelta di auto elettriche o ibride plug-in, scoraggiando l'utilizzo di veicoli tradizionali. Per tutelare i contratti pregressi, la Legge di Bilancio e i successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 10/E del 2025) hanno introdotto un regime transitorio di salvaguardia.
Oggi, nel 2026, le vecchie percentuali di tassazione continuano ad applicarsi solo ed esclusivamente per i veicoli:
- concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza del contratto
- ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente entro il 30 giugno 2025
In questo secondo caso, se il veicolo rientra tra quelli a basse emissioni che beneficiano di nuove percentuali più favorevoli (10% per gli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in), si applica comunque il nuovo sistema più vantaggioso.
Per tutti gli ordini effettuati dal 1° gennaio 2025 in poi, invece, le nuove aliquote (10%, 20%, 50%) sono già in vigore a pieno regime.
Le aziende devono, quindi, pianificare attentamente il rinnovo delle proprie flotte aziendali odierne, valutando l'impatto fiscale delle diverse opzioni di mobilità alla luce delle regole consolidate per la deducibilità e i fringe benefit sulle auto aziendali nel 2026.
Domande frequenti
Nel 2026 è più conveniente un’auto aziendale elettrica o un modello diesel/benzina?
Dal punto di vista della tassazione per il dipendente, l’auto elettrica è nettamente più vantaggiosa. La base imponibile per i veicoli a zero emissioni è solo il 10% del costo chilometrico ACI, mentre per i motori endotermici (diesel, benzina, full hybrid) la percentuale è salita al 50%. In termini pratici, il prelievo fiscale su un’auto diesel nel 2026 può risultare fino a cinque volte superiore rispetto a un modello elettrico di pari categoria.
Come viene tassata un’auto aziendale ibrida plug-in (PHEV) nel 2026?
La normativa vigente nel 2026 prevede per le auto ibride plug-in (con emissioni tra 21 e 60 g/km di CO2) un’aliquota agevolata del 20%. È fondamentale non confonderle con le «Full Hybrid» o «Mild Hybrid» che non richiedono ricarica esterna: queste ultime sono equiparate ai veicoli tradizionali e scontano l'aliquota massima del 50% del valore convenzionale ACI.
Le nuove regole di tassazione delle auto aziendali (fringe benefit) si applicano anche ai contratti precedenti?
No, le nuove aliquote del fringe benefit auto aziendale (10%, 20%, 50%) non si applicano a tutti i contratti.
In particolare, continuano ad applicarsi le regole precedenti:
- ai veicoli concessi in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2024;
- ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati al dipendente entro il 30 giugno 2025.
Per tutte le nuove assegnazioni effettuate dal 1° gennaio 2025 in poi, si applica invece il nuovo sistema basato sul tipo di alimentazione del veicolo.
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