La società tra professionisti (STP) rappresenta una forma innovativa di esercizio collettivo delle professioni regolamentate. In questa guida vedremo come funziona la società tra professionisti, quali sono i requisiti per la costituzione, gli aspetti fiscali, i vantaggi e gli svantaggi rispetto ad altre forme associative.

Contenuti

Società tra professionisti: definizione e normativa di riferimento

La società tra professionisti (STP) è una forma di collaborazione che consente a più professionisti iscritti agli ordini di esercitare insieme la propria attività in forma societaria.

Introdotta dall’art. 10 della Legge n. 183/2011 e dal D.M. 34/2013, è oggi diffusa tra avvocati, commercialisti, architetti e consulenti.

L’obiettivo è unire competenze e mezzi, garantendo tutela della professionalità e integrazione tra discipline, purché l’attività principale resti quella professionale. Non è un’impresa commerciale, ma può generare e distribuire utili.

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Come funziona la società tra professionisti

La struttura della STP è definita dallo statuto e dall’atto costitutivo, che regolano ruoli, conferimenti e riparto degli utili. Per costituire una STP, come per costituire una S.r.l., serve un atto notarile e l’iscrizione nel Registro delle Imprese e la successiva iscrizione all’albo di riferimento.

Almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto spettano a soci professionisti, mentre il resto può appartenere a soci non professionisti, purché non siano in conflitto d’interesse. La responsabilità è personale per i singoli e patrimoniale per la società. È obbligatoria anche una polizza assicurativa per danni professionali. 

La STP può adottare qualsiasi forma societaria prevista dal codice civile (società di persone, di capitali o cooperativa), tranne la S.r.l. semplificata. Le più comuni sono S.n.c. o S.r.l.

Le società tra professionisti vanno iscritte all’albo?

Sì, le società tra professionisti vanno iscritte all’albo dell’ordine professionale in cui hanno sede, dopo l’iscrizione al Registro delle Imprese. Una STP di avvocati, ad esempio, si iscrive all’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; una di architetti o ingegneri al rispettivo Ordine.

La domanda deve contenere atto costitutivo, statuto e documentazione sulla composizione societaria. L’iscrizione garantisce la conformità ai requisiti di legge; mentre i soci restano iscritti ai propri albi e soggetti alla vigilanza disciplinare.

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Requisiti della società tra professionisti

Tra i requisiti soggettivi, almeno i due terzi dei soci devono essere professionisti iscritti a un albo; il venir meno di questo requisito è causa di scioglimento della società. Il restante terzo può essere costituito da soci non professionisti, purché non esercitino attività in conflitto con quella professionale.

Tra i requisiti oggettivi, la denominazione sociale deve contenere l’indicazione “società tra professionisti” o l’acronimo “STP” (art. 10, comma 5, L. n. 183/2011). L’oggetto sociale deve riguardare esclusivamente l’esercizio di attività professionali; la sede legale deve essere in Italia. Infine, lo statuto deve indicare criteri di partecipazione, quote e cause di esclusione.

La partecipazione di un professionista a una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti (art. 10, comma 6, L. n. 183/2011), per evitare concentrazioni di potere o conflitti d’interesse.

Differenza tra studio associato e società tra professionisti

Lo studio associato è una entità senza personalità giuridica, in cui i professionisti condividono spese ma restano autonomi nella gestione.

La STP, invece, è una società iscritta al Registro delle Imprese con autonomia patrimoniale (se costituita come società di capitali): in tal caso, i debiti non ricadono sui singoli soci.

Offre maggiore continuità e tutela, risultando più adatta a studi multidisciplinari strutturati.

Ciò incide anche sulla tassazione dei redditi, sulle modalità di contabilizzazione e sulla gestione dell’IVA. Inoltre, la STP offre maggiore continuità in caso di recesso o morte di un socio, grazie alla possibilità di sostituzione e alla permanenza della società.

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Aspetti fiscali della società tra professionisti

Le STP costituite come società di persone (S.n.c. o S.a.s.) sono soggette a tassazione per trasparenza: l’utile prodotto viene imputato ai soci in proporzione alle quote, e tassato nel loro reddito personale.

Le STP costituite come società di capitali (S.r.l. o S.p.A.) sono invece soggette all’IRES del 24% e l’IRAP del 3,9%, con eventuale distribuzione di dividendi ai soci professionisti.

Per quanto riguarda l’IVA, le prestazioni rese dalla STP sono soggette all’imposta ordinaria del 22%, con obbligo di fattura elettronica e conservazione digitale. Non si applica la ritenuta d’acconto sui compensi percepiti dalla società, mentre resta dovuta quella sui compensi corrisposti ai soci professionisti.

Ogni socio è tenuto inoltre al versamento dei contributi previdenziali presso la propria cassa professionale (es. Cassa Forense o Inarcassa), proporzionalmente ai redditi derivanti dall’attività.

Ripartizione degli utili nella società tra professionisti

La ripartizione degli utili nelle società tra professionisti avviene secondo criteri stabiliti nello statuto o nell’accordo tra i soci. Di norma, l’utile viene suddiviso in base alle quote di partecipazione, ma lo statuto può prevedere formule variabili legate ai risultati individuali o alla produttività.

Un esempio pratico: una STP con tre soci professionisti (due avvocati e un consulente del lavoro) realizza un utile netto di 120.000 €. Lo statuto stabilisce che il 10% sia accantonato a riserva e che il restante venga distribuito in base ai conferimenti: 50% al socio A, 30% al socio B, 20% al socio C.

Il riparto avverrà quindi così:

  • Accantonamento: 12.000 €
  • Utile distribuibile: 108.000 €
  • Socio A riceve 54.000 €, B 32.400 €, C 21.600 €.

Eventuali soci di capitale possono percepire una quota proporzionale al loro investimento, purché non superiore a un terzo dell’utile complessivo.

Vantaggi e svantaggi della società tra professionisti

Tra i principali vantaggi:

  • possibilità di integrare competenze professionali diverse sotto un’unica entità
  • maggiore credibilità verso clienti e istituzioni
  • continuità operativa anche in caso di recesso di un socio
  • agevolazioni fiscali legate all’organizzazione strutturata dell’attività

Tra gli svantaggi:

  • maggiore burocrazia rispetto a uno studio associato
  • vincoli deontologici stringenti (ad esempio, l’obbligo di indicare il nome dei soci nei documenti ufficiali)
  • rigidità gestionale, specie nelle società di capitali

Nel complesso, la STP rappresenta un’evoluzione naturale per i professionisti che vogliono crescere, costituire una società di persone o di capitali più solida e presentarsi sul mercato come un’unica realtà strutturata, senza rinunciare alla qualità e alla responsabilità personale che caratterizzano le libere professioni.

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