Deducibilità delle spese telefoniche significa poter portare in deduzione in tutto o in parte le spese sostenute per la componente telefonica e per la connessione a internet. Vediamo, quindi, nel dettaglio quali sono le regolamentazioni che si applicano in base al regime fiscale delle attività.
Come funzionano i costi deducibili relativi alle spese telefoniche
È bene iniziare con una definizione dei costi deducibili – proprio per capire meglio, in seguito, quale sia la differenza rispetto ai costi detraibili.
I costi deducibili sono dunque quelli che permettono al contribuente di ridurre il reddito sul quale calcolare l’imponibile, e le spese legate al telefono – fisso o cellulare – non fanno eccezione. Le regole da seguire sono infatti diverse a seconda della linea in questione – la deducibilità del telefono cellulare non corrisponde a quella della telefonia fissa.
I costi telefonici possono rientrare tra le spese deducibili se collegati direttamente all’attività professionale o d’impresa. Questo significa che, registrando correttamente le fatture, è possibile ridurre il reddito imponibile tenendo conto delle spese per le linee fisse e per le connessioni mobili. La percentuale di deducibilità varia a seconda del tipo di utenza e dell’uso effettivo, distinguendo tra utilizzo personale e utilizzo lavorativo.
In pratica, ciò che conta è documentare in modo chiaro le spese sostenute: fatture, abbonamenti e contratti devono essere intestati all’attività o al titolare della partita IVA. In questo modo il costo diventa rilevante ai fini fiscali e può contribuire ad alleggerire l’imponibile.
Costi deducibili a seconda del regime fiscale
Per capire quali siano esattamente le percentuali di deducibilità delle spese telefoniche e quali siano i soggetti ad averne diritto è necessario prendere in considerazione un altro elemento fondamentale: il regime fiscale adottato.
Regime forfettario
Per quanto riguarda il regime forfettario – introdotto dalla legge n. 190 del 2014 – bisogna ricordare che nessuna spesa è deducibile - dunque neanche quelle telefoniche. Questo succede in quanto lo Stato ritiene che le agevolazioni per le attività sottoposte a questo regime siano già di per sé sufficienti a coprire i costi - infatti sono previsti dei coefficienti da applicare al fatturato in base al tipo di attività, dunque è come se i costi venissero in parte dedotti a priori.
Va però ricordato che in ogni caso imprenditori e liberi professionisti che usufruiscono di questo tipo di regime dovrebbero comunque effettuare gli acquisti professionali richiedendo fattura: solo così sarà possibile certificare le spese sostenute per l’attività anche nel caso in cui si fosse costretti a cambiare regime.
Regime dei minimi
Diverso è invece il caso del regime dei minimi – non più attivabile dall’entrata in vigore del regime fiscale forfettario: nel caso in cui il telefono, mobile o fisso, sia ad uso promiscuo – dunque, sia aziendale che privato – si prevede una deducibilità pari al 50% dei costi, così come specificato dalla Circolare n. 17 del 2012.
Regime semplificato
Il regime semplificato, disciplinato dall’articolo 66 del TUIR, non prevede regole diverse rispetto al regime ordinario per la deducibilità delle spese telefoniche.
Le percentuali restano quelle fissate dalla normativa: 80% per telefonia fissa e mobile a uso esclusivamente aziendale, 50% per telefonia fissa e mobile a uso promiscuo.
Regime ordinario
Per il regime ordinario, la deducibilità delle spese telefoniche – regolata dall’articolo 102, comma 9, del TUIR, ammonta all’80% per un uso esclusivamente aziendale e 50% in caso di uso promiscuo.
Si fa un’eccezione per gli impianti presenti sui veicoli di trasporto merci: in questi casi, la deducibilità ammonta al 100% – quando è limitata a un solo impianto per veicolo.
Anche in questo caso, la deducibilità delle spese telefoniche prende in considerazione anche i costi per il mantenimento degli impianti.
Come funzionano i costi detraibili relativi alle spese telefoniche
I costi detraibili, a differenza delle spese deducibili, sono spese che danno diritto a una detrazione d’imposta, cioè a uno sconto diretto sulle tasse dovute. Non riducono quindi il reddito imponibile, ma l’imposta calcolata su di esso. Ne fanno parte, ad esempio, le spese mediche, quelle per l’istruzione, gli interessi sul mutuo o le spese per ristrutturazioni edilizie.
Per le spese telefoniche, la detraibilità segue regole diverse a seconda del regime fiscale adottato: nel regime ordinario è possibile applicare le percentuali stabilite dalla normativa, mentre nel regime forfettario non sono ammesse né deduzioni né detrazioni analitiche, poiché l’agevolazione è già compresa nel calcolo forfettario.
La detraibilità riguarda in particolar modo il valore aggiunto, espresso dall’IVA, e verrà considerata a seconda dell’uso che viene fatto delle linee telefoniche – come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Uso esclusivo del telefono fisso o cellulare
L’utilizzo esclusivo di una linea telefonica fissa o mobile nell’attività d’impresa o professionale consente la detrazione al 100% dell’IVA sulle relative spese, inclusi i costi per l’acquisto, il mantenimento e la gestione delle apparecchiature, a condizione che tale uso sia puntualmente documentato. La documentazione deve essere idonea a provare che la linea (e il relativo traffico) è impiegata esclusivamente nell’ambito dell’attività.
Uso promiscuo del telefono fisso o cellulare
In caso di uso promiscuo della linea – ossia quando la stessa viene utilizzata sia per attività aziendali che personali – la detraibilità ordinaria dell’IVA si riduce generalmente al 50%. Il contribuente può comunque optare per una diversa percentuale di detrazione, purché questa sia oggettivamente documentata (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2008, § 10.5). E bisogna aspettarsi controlli più approfonditi.
Uso promiscuo del telefono fisso o cellulare con riaddebito al dipendente
Relativamente al riaddebito delle spese telefoniche al dipendente, la normativa prevede che se l’azienda riaddebita a un dipendente (o collaboratore) una quota del costo telefonico a fronte di utilizzo personale, tale operazione sia considerata una “prestazione di servizi” imponibile ai fini IVA (art. 3, comma 3, D.P.R. 633/1972). In questa ipotesi, il meccanismo del riaddebito consente la detrazione integrale dell’IVA per l’azienda.
Tabella riepilogativa della detraibilità dell’Iva sulle spese telefoniche
Ecco una tabella per riassumere la detraibilità IVA di cellulari e utenze fisse:
Tipo di utenza | Uso | Detraibilità IVA % |
Telefono fisso | Esclusivo aziendale | 100% |
Telefono fisso | Promiscuo | 50% |
Telefono fisso | Promiscuo con riaddebito al dipendente | 100% |
Telefono cellulare | Esclusivo aziendale | 100% |
Telefono cellulare | Promiscuo | 50% |
Telefono cellulare | Promiscuo con riaddebito al dipendente | 100% |
Il Super Ammortamento e il credito d’imposta
Per i telefoni cellulari di valore superiore a 516,46 € (IVA esclusa), da ammortizzare in 5 anni, in passato era possibile beneficiare del “Super Ammortamento”, introdotto nel 2015. Questa agevolazione permetteva di maggiorare fiscalmente il costo del bene (prima del 40%, poi del 30%) per dedurre quote più elevate.
Dalla Legge di Bilancio 2021, il Super Ammortamento è stato sostituito dal sistema dei crediti d’imposta Transizione 4.0. Tuttavia, i telefoni cellulari tradizionali, classificati come beni strumentali ordinari, non rientrano più nelle agevolazioni attuali, che si concentrano su beni legati alla digitalizzazione e all’innovazione tecnologica.
FAQ
Qual è la misura di deducibilità degli apparecchi telefonici?
I costi per l’acquisto, la gestione e la manutenzione di telefoni a uso esclusivamente aziendale (fissi e mobili) sono deducibili dall’imponibile nella misura dell’80%. Se l’uso è promiscuo, del 50%.
Qual è la percentuale di deduzione delle spese di telefonia mobile?
La percentuale di deduzione delle spese di telefonia mobile, per imprese e professionisti in regime ordinario, è generalmente l’80% del costo sostenuto (acquisto, canoni, traffico, manutenzione e accessori) in caso di uso esclusivamente aziendale e 50% per uso promiscuo.
Come si ammortizzano i telefoni cellulari?
Se il cellulare costa più di 516,46 € (IVA esclusa), il valore deve essere ripartito su 5 anni (20% all’anno) e ogni quota è deducibile all’80%. Se l’importo, invece, è inferiore a questa cifra, è possibile dedurre l’80% dell’intero importo nell’anno di acquisto.
Come si registrano in partita doppia le spese telefoniche?
La bolletta telefonica si registra con:
- Dare a Spese telefoniche per il costo
- Dare a IVA su acquisti per l’IVA detraibile
- Avere a Debiti verso fornitori per il totale fattura
La quota non deducibile (di solito il 20%) viene poi rettificata in fase di dichiarazione fiscale.
Cosa prevede l’art. 102, comma 9, del TUIR riguardo all’ammortamento dei telefoni cellulari come beni strumentali?
L’art. 102, comma 9, TUIR stabilisce che quote di ammortamento, canoni e spese di gestione dei telefoni cellulari siano deducibili all’80% per uso esclusivamente aziendale. L’aliquota sale al 100% solo per impianti installati su veicoli di imprese di autotrasporto merci (uno per veicolo).
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