CILA e SCIA sono due pratiche edilizie utilizzate per interventi diversi. La scelta dipende dalla classificazione dell’intervento, dalle parti dell’edificio coinvolte e dalla disciplina urbanistico-edilizia applicabile. Individuare la pratica corretta consente di presentare i documenti necessari, iniziare gli interventi nei tempi previsti ed evitare ritardi o sanzioni.
CILA e SCIA: cosa sono?
CILA e SCIA sono pratiche edilizie che si presentano al Comune prima di eseguire determinati lavori. Il coinvolgimento delle parti strutturali o dei prospetti è uno dei criteri rilevanti, ma devono essere considerate anche la categoria dell’intervento, le disposizioni regionali e comunali e gli eventuali vincoli presenti sull’immobile.
Cos'è la CILA?
La CILA, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è disciplinata dall'articolo 6-bis del D.P.R. 380/2001. Si utilizza principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria che non interessano le parti strutturali, come lo spostamento di tramezzi non portanti.
Non è un'autorizzazione rilasciata dal Comune, ma una comunicazione che consente di iniziare i lavori dalla data di presentazione, salvo la necessità di ottenere altri atti di assenso. La pratica deve essere accompagnata dall'asseverazione di un tecnico abilitato.
Cos'è la SCIA?
La SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è disciplinata in ambito edilizio principalmente dall'articolo 22 del D.P.R. 380/2001. Riguarda, tra l’altro, gli interventi di manutenzione straordinaria che interessano le parti strutturali o i prospetti, alcuni lavori di restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali e la ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera.
La presentazione richiede relazioni, elaborati progettuali e asseverazioni firmate da un tecnico abilitato. La SCIA edilizia non va confusa con la pratica utilizzata per avviare o modificare un'attività commerciale.
Scopri il nostro conto businessDifferenza tra CILA e SCIA
| Aspetto | CILA | SCIA |
| Tipo di lavori | Interventi non soggetti a edilizia libera, SCIA o permesso di costruire, spesso privi di impatto strutturale | Interventi previsti dall’articolo 22, compresi quelli che interessano parti strutturali o prospetti |
| Esempio tipico | Spostamento di tramezzi non portanti | Apertura in un muro portante |
| Tecnico abilitato | Necessario | Necessario |
| Presentazione | Al SUE del Comune, normalmente online | Al SUE del Comune, normalmente online |
| Inizio dei lavori | Dalla presentazione, salvo altri atti necessari | Dalla presentazione, dopo eventuali autorizzazioni preliminari |
| Controlli | Nessuna approvazione preventiva, ma sono possibili verifiche | Il Comune può adottare i provvedimenti previsti dalla legge |
| Complessità | Generalmente inferiore | Generalmente superiore |
| Costi | Di norma più contenuti | Di norma più elevati |
La differenza tra CILA e SCIA dipende dalla tipologia dell’intervento e dalla disciplina edilizia applicabile, non dal costo complessivo dei lavori. La CILA costituisce il regime residuale previsto per gli interventi non riconducibili all’edilizia libera, al permesso di costruire o alla SCIA e riguarda spesso opere di manutenzione straordinaria che non interessano le parti strutturali. La SCIA si applica, tra l’altro, agli interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgono le parti strutturali o i prospetti, al restauro e risanamento conservativo sulle strutture e alle ristrutturazioni edilizie diverse da quelle soggette al permesso di costruire.
Di norma, la SCIA ordinaria consente di iniziare i lavori dalla data di presentazione, fatti salvi gli eventuali atti di assenso e le specifiche eccezioni previste dalla legge. Entro 30 giorni, il Comune può verificare la sussistenza dei requisiti e adottare provvedimenti di divieto, sospensione o conformazione dei lavori. Anche dopo questo termine restano esercitabili, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, i poteri di autotutela e quelli di vigilanza e repressione degli abusi edilizi.
La pratica corretta deve essere individuata da un tecnico abilitato, considerando anche le disposizioni regionali, i regolamenti comunali e gli eventuali vincoli presenti sull'immobile.
Quali lavori richiedono CILA o SCIA?
Di seguito sono riportati alcuni esempi comuni di CILA e SCIA in edilizia.
| Lavoro previsto | Pratica generalmente richiesta |
| Spostamento di tramezzi non portanti | CILA |
| Nuova distribuzione interna dell'appartamento | CILA |
| Realizzazione o modifica di un bagno con opere murarie non strutturali | CILA |
| Apertura in un muro portante | SCIA |
| Consolidamento di solai o scale strutturali | SCIA |
| Restauro che interessa le parti strutturali | SCIA |
| Tinteggiatura o sostituzione dei pavimenti | Generalmente edilizia libera |
| Nuova costruzione o trasformazione edilizia rilevante | Permesso di costruire o, nei casi previsti, SCIA alternativa |
La tabella fornisce indicazioni generali, perché la pratica dipende da come viene realizzato l'intervento. Per esempio, la sostituzione di pavimenti, sanitari e rivestimenti rientra normalmente nell'edilizia libera. Se il rifacimento del bagno comporta, però, anche lo spostamento di pareti o una diversa distribuzione degli spazi, può invece essere necessaria la CILA.
Restano da rispettare le norme urbanistiche e le disposizioni in materia di sicurezza, impianti, efficienza energetica e tutela degli immobili. In presenza di vincoli paesaggistici, storici o sismici possono essere richieste autorizzazioni specifiche, anche quando l'opera rientra nell'edilizia libera. CILA e SCIA non sostituiscono gli eventuali atti di assenso obbligatori.
Scopri il servizio di fatturazione gratuitoCome si presentano CILA e SCIA?
La pratica può essere presentata dal proprietario dell’immobile o da un altro soggetto che abbia titolo a eseguire i lavori, come l’usufruttuario o il conduttore autorizzato dal proprietario.
La procedura inizia con l'incarico a un geometra, architetto o ingegnere abilitato. Il tecnico verifica lo stato legittimo dell'immobile, valuta i lavori previsti e stabilisce se occorre presentare una CILA, una SCIA o un altro titolo edilizio.
Una volta individuata la pratica corretta, prepara la relazione asseverata, gli elaborati grafici e gli allegati richiesti. La documentazione viene quindi trasmessa allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di riferimento, generalmente tramite un portale telematico.
I passaggi principali, quindi, sono:
- Incaricare un tecnico abilitato.
- Verificare lo stato legittimo dell'immobile.
- Individuare il titolo edilizio necessario.
- Preparare relazioni, planimetrie e allegati.
- Presentare la pratica allo Sportello Unico per l’Edilizia.
- Conservare protocolli, ricevute, fatture e documenti di fine lavori.
Tra i documenti richiesti rientrano in genere i dati del proprietario e del tecnico, la descrizione dell'intervento, le planimetrie dello stato attuale e del progetto, la relazione tecnica asseverata e i dati dell'impresa esecutrice. Possono inoltre servire la ricevuta dei diritti di segreteria e la documentazione sismica, energetica o relativa alla sicurezza.
CILA e SCIA: costi indicativi
Non esistono tariffe nazionali uniche. I costi di CILA e SCIA dipendono dal compenso concordato con il tecnico, dalle caratteristiche dei lavori e dai diritti stabiliti dal Comune.
| Voce di costo | CILA | SCIA |
| Compenso del tecnico | Indicativamente da 500 a 1.500 € | Indicativamente da 1.000 a 3.000 € o più |
| Diritti di segreteria | Da 0 € a qualche centinaio di euro | Da 0 € a qualche centinaio di euro |
| Relazioni strutturali specialistiche | In genere non necessarie | Possono comportare costi aggiuntivi |
| Oneri di urbanizzazione | Normalmente non dovuti | Possibili per determinati interventi |
Gli importi indicati sono stime di mercato e non tariffe stabilite dalla legge. La spesa effettiva varia in base al Comune e alla Regione, alle dimensioni dell'immobile, alla complessità del progetto e al numero di sopralluoghi ed elaborati necessari.
Possono incidere anche i calcoli strutturali o sismici, l'aggiornamento catastale e l'eventuale presentazione della pratica in sanatoria. Per alcune tipologie di SCIA possono inoltre essere dovuti contributi collegati all'intervento edilizio.
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FAQ
Con CILA e SCIA si possono iniziare subito i lavori?
Di regola, con la CILA e la SCIA ordinaria i lavori possono iniziare dalla data di presentazione della pratica al Comune. Se l’intervento richiede autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso, i lavori possono però iniziare solo dopo la loro acquisizione. Per la SCIA alternativa al permesso di costruire bisogna attendere almeno 30 giorni dalla presentazione. Ulteriori limitazioni o termini di attesa possono applicarsi, ai sensi dell’articolo 23-bis del D.P.R. 380/2001, a determinati interventi nelle zone omogenee A e nelle aree equivalenti individuate dalla normativa regionale o comunale.
Per CILA e SCIA edilizia serve sempre un tecnico?
Sì. La CILA deve essere accompagnata dall'asseverazione di un tecnico abilitato, mentre la SCIA richiede relazioni, elaborati progettuali e attestazioni tecniche. L'incarico può essere affidato a un geometra, architetto o ingegnere, nei limiti delle rispettive competenze professionali.
Quanto durano la CILA e la SCIA?
Per la CILA non è previsto un termine di validità nazionale unico, ma al termine dell'intervento occorre presentare gli eventuali documenti di fine lavori. Anche per la SCIA ordinaria è necessario verificare le regole regionali e comunali. La SCIA alternativa al permesso di costruire ha, invece, un'efficacia massima di 3 anni.
Cosa succede se si eseguono lavori senza CILA o SCIA?
I lavori eseguiti senza la pratica richiesta costituiscono un'irregolarità edilizia. L'omessa CILA comporta una sanzione di 1.000 €, ridotta di due terzi quando viene presentata spontaneamente durante i lavori. Per la SCIA, le conseguenze dipendono dal tipo e dalla gravità dell'intervento e possono comprendere sanzioni, sospensione delle opere, ripristino dello stato dei luoghi o sanatoria, quando ne ricorrono i requisiti.
Dopo una CILA o una SCIA bisogna aggiornare il Catasto?
L'aggiornamento catastale è necessario quando i lavori modificano la planimetria, la consistenza o altri dati dell'immobile. Nel caso della CILA, la documentazione per la variazione catastale può essere allegata alla comunicazione di fine lavori e inoltrata dal Comune all'Agenzia delle Entrate. Il tecnico verifica se gli interventi eseguiti richiedono questo adempimento.
CILA e SCIA danno diritto alle detrazioni fiscali?
La presentazione della pratica edilizia non garantisce automaticamente l'accesso alle detrazioni. Il beneficio dipende dal tipo di intervento, dai requisiti previsti dalla normativa fiscale e dalla corretta conservazione di fatture, pagamenti e documenti. Per le spese di recupero edilizio devono inoltre essere indicati in dichiarazione i dati catastali dell'immobile.
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