La tassa di vidimazione dei libri sociali è un obbligo annuale per le società di capitali. In questa guida scoprirai chi deve pagarla, gli importi dovuti, le scadenze previste e come effettuare correttamente il versamento nel 2025.
Cos’è la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali?
La tassa di vidima dei libri sociali è la tassa annuale di concessione governativa dovuta dalle società di capitali per numerare e bollare i libri sociali obbligatori. Prevista dall’art. 23 del D.P.R. 641/1972, serve a garantire la regolarità e la trasparenza dei registri societari.
Essa copre la vidimazione dei libri sociali, che comporta il timbro e la numerazione delle pagine. A parte, è dovuta l’imposta di bollo di 16 € ogni 100 pagine o frazione, da apporre sull’ultima pagina del registro.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 42/2025, la tassa è dovuta anche per i libri sociali tenuti in formato digitale.
Scopri il nostro conto businessChi deve versare la tassa di vidimazione dei libri sociali?
La tassa di vidimazione dei libri sociali deve essere versata da tutte le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.A.), anche se in liquidazione. Ne sono escluse le società di persone e le ditte individuali, che non tengono i libri sociali vidimati.
Le cooperative e le mutue assicuratrici godono di una tassazione agevolata, mentre sono esonerate dal versamento gli enti non commerciali.
Quali sono i libri sociali da vidimare?
I libri sociali da vidimare cambiano in base alla forma giuridica. Per le S.r.l. riguardano i libri delle decisioni dei soci, degli amministratori e del collegio sindacale (se presente).
Nelle S.p.A. comprendono, invece, i libri dei soci, delle obbligazioni, delle assemblee, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e, se previsto, del comitato esecutivo.
Scopri il servizio di fatturazione gratuitoL’importo della tassa di vidimazione dei libri sociali nel 2025
Nel 2025 la tassa di vidimazione dei libri sociali è rimasta invariata rispetto agli anni precedenti. L’importo dipende dal capitale sociale al 1° gennaio:
- 309,87 € se è pari o inferiore a 516.456,90 €
- 516,46 € se è superiore a 516.456,90 €
La tassa è fissa e non varia in base ai libri da vidimare. Le cooperative e le mutue assicuratrici godono però di una riduzione, pagando 67 € ogni 500 pagine.
Ad esempio, una S.r.l. con capitale di 100.000 € versa 309,87 €, mentre una S.p.A. con 800.000 € paga 516,46 €. Eventuali modifiche di capitale incidono solo a partire dall’anno successivo.
Quando e come si paga la tassa di vidimazione dei libri sociali?
La scadenza della tassa di vidimazione dei libri sociali è ogni anno il 16 marzo. Le nuove società devono versarla prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, sulla quale vanno indicati gli estremi del versamento.
Il pagamento si effettua con bollettino postale n. 6007 per le società appena costituite o con modello F24 per quelle già attive, indicando il codice tributo 7085 nella sezione Erario.
È possibile pagare online tramite home banking, Fisconline, Entratel o per mezzo del proprio commercialista.
Scopri di più su FinomRavvedimento operoso e tassa di vidimazione dei libri sociali
Se la tassa di vidimazione dei libri sociali non viene pagata entro la scadenza, l’Agenzia delle Entrate applica una sanzione dal 100% al 200% dell’importo, con minimo di 103,29 €, oltre agli interessi legali (pari al 2% per il 2025 - Decreto del MEF del 10.12.2024) calcolati dal giorno del mancato pagamento fino al momento del saldo.
Chi paga in ritardo la tassa di vidimazione dei libri sociali può mettersi in regola con il ravvedimento operoso, versando tassa e interessi con il modello F24 ordinario o semplificato (codice tributo 7085) e la sanzione ridotta con il modello F23 (codice 678T, causale SZ, ufficio RCC).
Le sanzioni variano in base al tempo di ritardo: 0,0833% al giorno entro 14 giorni, 1,25% da 15 a 30 giorni, 1,39% da 31 a 90 giorni, 3,12% da 91 giorni a 1 anno, fino al 3,57% tra 1 e 2 anni.
Casi particolari del versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali
Le società in liquidazione restano obbligate al pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali finché continuano a tenere i libri previsti dal Codice Civile. Solo al termine della procedura di liquidazione, quando i libri non devono più essere aggiornati, l’obbligo cessa.
Diverso è il caso delle società in liquidazione giudiziale: se durante la procedura non sono più tenuti i registri ordinari, la tassa non è dovuta. In tal caso resta solo l’obbligo di vidimare il registro del curatore previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (art. 104 del D.Lgs. 14/2019), ma senza costi di concessione governativa.
In presenza di fusioni o di trasformazioni societarie, invece, il pagamento resta dovuto dalla società risultante dall’operazione, che subentra nei diritti e negli obblighi della precedente, comprese le scadenze legate alla tassa di vidimazione.
FAQ
Come registrare in contabilità la tassa di vidimazione dei libri sociali?
La tassa di vidimazione dei libri sociali si registra in contabilità come costo d’esercizio, solitamente nella voce “imposte e tasse”, imputandola all’anno in cui viene effettuato il versamento.
Come compilare l’F24 per la tassa di vidimazione dei libri sociali?
Per compilare l’F24 basta inserire nella sezione Erario il codice tributo 7085, l’anno di riferimento (es. 2025) e l’importo dovuto. Gli altri campi, come “Regione” o “Codice atto”, vanno lasciati vuoti.
Come pagare la sanzione relativa alla tassa di vidimazione dei libri sociali?
La sanzione relativa alla tassa di vidimazione dei libri sociali si paga con il modello F23, indicando il codice ufficio RCC, la causale SZ e il codice tributo 678T, insieme all’importo calcolato in base ai giorni di ritardo.
Come pagare la tassa di vidimazione dei libri sociali in caso di nuova costituzione?
In caso di nuova costituzione, la tassa si paga con bollettino postale n. 6007 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.
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