Lo sconto in fattura permette di ottenere una riduzione diretta sul costo di ristrutturazioni e riqualificazioni in Italia. Le nuove regole introdotte hanno cambiato le modalità di applicazione e le categorie di lavori ammesse.

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Cosa è lo sconto in fattura e come funziona il meccanismo

Lo sconto in fattura è una modalità alternativa alla classica detrazione fiscale che permette di ottenere una riduzione immediata sull’importo dovuto per l'esecuzione di lavori edilizi agevolati. È stato introdotto dall’art. 121 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), con l’obiettivo di rendere accessibili i bonus edilizi anche a chi, per esempio, non ha un reddito sufficiente per recuperare il credito d’imposta attraverso la detrazione nella dichiarazione dei redditi.

In pratica, anziché pagare l’intero importo dell’intervento e poi attendere anni per recuperare il bonus fiscale, è possibile ottenere subito uno sconto direttamente in fattura da parte dell’impresa che esegue i lavori. Sarà poi quest’ultima a recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione oppure cedibile ad altri soggetti (come banche o intermediari finanziari).

In quali ambiti si applica lo sconto in fattura?

Lo sconto in fattura è stato applicabile, nel corso degli ultimi anni, a una vasta gamma di interventi di riqualificazione edilizia. Tra i più comuni troviamo:

  • ristrutturazioni edilizie, ad esempio per manutenzioni straordinarie, rifacimento bagni o impianti;
  • miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, installazione di cappotti termici, sostituzione infissi, caldaie, pompe di calore, pannelli solari;
  • misure antisismiche, con il cosiddetto Sismabonus;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
  • rimozione di barriere architettoniche, con il relativo bonus dedicato.

Va detto, però, che con i recenti interventi normativi, a partire dal 2023 e soprattutto nel 2024, le possibilità di accedere allo sconto in fattura si sono ridotte notevolmente, lasciando spazio solo a specifici casi ben regolamentati.

Sconto in fattura 2025: ultime notizie e modifiche normative

Il primo passo verso la stretta è arrivato con il Decreto Legge 11/2023, che ha vietato l’uso dello sconto in fattura e della cessione del credito per una lunga serie di interventi, a meno che non si fosse già in possesso, entro il 16 febbraio 2023, della CILAS, della delibera condominiale o del titolo abilitativo.

Il Decreto 212/2023, invece, ha introdotto alcune deroghe mirate, valide per tutto il 2024, per alcune categorie specifiche di soggetti (come i condomini o i proprietari di prime case con redditi bassi), purché in possesso della documentazione necessaria entro il 29 dicembre 2023.

Infine, il D.L. 39/2024 ha fatto da spartiacque: dal 30 marzo 2024 in poi, lo sconto in fattura non è più consentito per la maggior parte dei nuovi interventi, a meno che non si dimostri di aver sostenuto delle spese documentate (con fattura e pagamento) per lavori già avviati entro quella data.

Quando lo sconto in fattura non è più ammesso?

Nel 2025, quindi, non è più possibile usufruire dello sconto in fattura se:

  • non si è presentata la CILAS o un altro titolo abilitativo entro il 16 febbraio 2023;
  • non si è effettuato alcun pagamento documentato entro il 30 marzo 2024;
  • non sono stati avviati concretamente i lavori (sono escluse, ad esempio, le sole attività preparatorie come l'acquisto materiali o di ponteggi);
  • l’intervento riguarda bonus ormai esclusi dalla possibilità di usare lo sconto in fattura, come il bonus facciate, o interventi standard di ristrutturazione non rientranti nelle deroghe previste dalla normativa.

In questi casi, l’unica alternativa rimasta è usufruire della tradizionale detrazione in dichiarazione dei redditi, spalmandola su più anni.

Come funziona lo sconto in fattura nel 2025 per imprese e cittadini?

Nonostante le restrizioni, ci sono ancora alcune situazioni specifiche in cui lo sconto in fattura è ammesso anche nel 2025, a condizione che entro il 29 o 30 marzo 2024 siano stati rispettati determinati requisiti.

Ecco i principali casi “salvati” dalla nuova normativa:

  • Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, a patto che:
    • sia stato richiesto il titolo abilitativo, ove necessario;
    • siano già iniziati i lavori o sia stato firmato un accordo vincolante con acconto versato.
  • Lavori su edifici danneggiati da eventi sismici avvenuti dopo il 6 aprile 2009 (in particolare quelli del Centro Italia), con fondi dedicati fino a esaurimento (400 milioni € per il 2024).
  • Proprietari con redditi familiari bassi (fino a 15.000 €) o nuclei familiari con persone disabili, per interventi su abitazioni principali.
  • IACP, cooperative edilizie e ONLUS, che possono applicare le regole più favorevoli previste dal regime transitorio del D.L. 11/2023, sempre che la documentazione necessaria sia stata completata entro il termine previsto dalle norme.

Differenza tra sconto integrale e sconto parziale

Lo sconto in fattura può essere applicato in due modalità diverse:

  • Sconto integrale - il fornitore applica una riduzione pari al 100% dell’importo dovuto. Il cliente non paga nulla e l’impresa recupera l’intera somma come credito d’imposta in base alle relative scadenze fiscali. In questo caso, la data di riferimento è quella di emissione della fattura.
  • Sconto parziale - l’impresa applica uno sconto solo su una parte del totale. La differenza viene pagata dal cliente tramite bonifico parlante. In questo caso, conta la data del pagamento effettuato per la parte residua, e non quella in cui è stata emessa la fattura.

Iter: dal contratto al pagamento dei lavori

Il processo che porta all’applicazione dello sconto in fattura segue alcune fasi ben precise:

  1. stipula del contratto tra committente e impresa, con indicazione dello sconto previsto;
  2. esecuzione dei lavori, almeno parziale, entro i termini stabiliti dalla normativa;
  3. emissione della fattura, che riporta in modo chiaro l’importo scontato;
  4. eventuale pagamento della parte non scontata, tramite bonifico parlante;
  5. comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate da parte dell’impresa, tramite la relativa piattaforma telematica.

Tutti questi passaggi devono avvenire nel rispetto dei tempi e dei requisiti previsti dalle norme al fine di evitare la perdita del beneficio.

Responsabilità dell’impresa e del beneficiario

Il corretto utilizzo dello sconto in fattura richiede attenzione da parte di entrambe le parti coinvolte.

L’impresa esecutrice deve:

  • applicare correttamente lo sconto, comprensivo di IVA se necessario;
  • emettere regolare fattura e trasmetterla al sistema SDI nei tempi previsti dalla legge;
  • comunicare tempestivamente l’opzione all’Agenzia delle Entrate.

Il beneficiario (cioè il cliente) deve:

  • Verificare di avere i requisiti necessari per accedere all’agevolazione;
  • effettuare correttamente i pagamenti richiesti;
  • conservare tutta la documentazione, inclusa la fattura e la ricevuta del bonifico.

Un errore formale, come un pagamento fuori tempo massimo o una fattura emessa in modo errato, può compromettere il diritto all'intero bonus.

Sconto in fattura e cessione del credito: differenze e connessioni

La differenza principale sta in chi anticipa il beneficio e in come viene recuperato il credito d’imposta:

  • Con lo sconto in fattura, il fornitore dei lavori applica direttamente uno sconto sull’importo totale dovuto. In pratica, il committente paga meno (fino a zero) e l’impresa recupera l’importo scontato come credito d’imposta, che può a sua volta cedere.
  • Con la cessione del credito, invece, il committente paga interamente i lavori, poi cede a un terzo (banca, intermediario finanziario, altro soggetto) il credito d’imposta maturato. In cambio riceve un corrispettivo economico, che può variare a seconda dell’accordo stipulato.

Quindi, nel primo caso è l’impresa che si fa carico dell’anticipo, mentre nel secondo è il contribuente che si attiva per monetizzare il beneficio.

Quando conviene scegliere l’una o l’altra

Non esiste una regola valida per tutti: la scelta tra sconto in fattura e cessione del credito dipende molto dalla situazione personale del contribuente, dalla disponibilità delle imprese ad anticipare lo sconto e dalle condizioni di mercato legate alla cessione.

Conviene lo sconto in fattura se:

  • l’impresa è disponibile ad applicarlo;
  • si desidera ottenere un vantaggio immediato, senza esborso iniziale o con un pagamento ridotto;
  • non si vuole gestire direttamente la cessione del credito.

Conviene la cessione del credito se:

  • il contribuente ha liquidità per anticipare le spese e vuole cedere il credito per recuperare parte dell’investimento;
  • l’impresa non accetta lo sconto in fattura;
  • si vuole scegliere a chi cedere il credito, magari spuntando delle condizioni più favorevoli (anche se oggi le banche applicano delle valutazioni molto restrittive).

Va ricordato che entrambe le opzioni necessitano di un accordo tra le parti e devono essere comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

È possibile cedere il credito maturato con lo sconto in fattura?

Sì, lo sconto in fattura e la cessione del credito possono essere anche collegati tra loro. Una volta applicato lo sconto, l’impresa che ha maturato il credito può a sua volta cederlo ad altri soggetti, come istituti di credito o intermediari finanziari. In questo modo, anche le imprese possono rientrare in tempi più brevi dell’importo anticipato, migliorando la propria liquidità.

Questa catena di cessioni però è oggi molto più regolamentata rispetto al passato, proprio per evitare abusi e crediti “incagliati”. La normativa prevede, infatti, che le successive cessioni possano avvenire solo in ambito bancario o assicurativo, e richiede l'invio di una documentazione puntuale per evitare la responsabilità solidale in caso di irregolarità.

Come richiedere lo sconto in fattura 2025: procedure corrette e attenzione ai dettagli

Per richiedere correttamente lo sconto in fattura nel 2025, il primo passo è verificare se si rientra tra i soggetti ancora ammessi a beneficiarne.

Una volta verificata l’idoneità, è necessario accordarsi con l’impresa esecutrice. Non tutte, infatti, sono disposte ad anticipare il credito d’imposta, quindi è importante trovare un fornitore disponibile ad applicare lo sconto. Questo accordo va formalizzato nel contratto, specificando chiaramente sia l'importo dei lavori sia la percentuale di sconto applicata.

A quel punto si può procedere con l’esecuzione degli interventi. Affinché tutto sia valido, è fondamentale che i lavori vengano effettivamente realizzati, almeno in parte, entro i termini di legge. Non basta, ad esempio, acquistare i materiali o predisporre il cantiere: serve la concreta esecuzione di una parte dell’opera.

Completate (o avanzate) le attività, l’impresa deve emettere una fattura con lo sconto applicato in modo chiaro e corretto, rispettando tutte le indicazioni fiscali. Inoltre, la fattura va trasmessa al Sistema di Interscambio (SDI) entro i tempi previsti per essere considerata valida.

Infine, l’impresa è tenuta a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura. Questo adempimento deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo alla spesa, oppure, se il credito viene ceduto a terzi, entro 5 giorni dal momento della cessione.

Preparazione della documentazione e rispetto delle tempistiche

Per garantire un accesso corretto e senza intoppi allo sconto in fattura, è essenziale predisporre in modo scrupoloso tutta la documentazione richiesta dalla normativa in vigore. 

Di seguito l’elenco dei principali documenti:

  • contratto di appalto che riporti in modo esplicito l’accordo tra le parti sull’applicazione dello sconto in fattura e le relative condizioni economiche;
  • fatture dettagliate, correttamente compilate, con l’indicazione dello sconto applicato e trasmesse al sistema SDI nei termini previsti dalla normativa;
  • bonifici parlanti, necessari in caso di sconto parziale, contenenti causale conforme alle agevolazioni fiscali e correttamente intestati;
  • titolo abilitativo, come la CILAS o altra autorizzazione edilizia valida, presentata entro i termini previsti (es. 16 febbraio 2023);
  • delibera assembleare, se l’intervento riguarda lavori su parti comuni condominiali, con relativa tabella di ripartizione delle spese;
  • asseverazioni tecniche, obbligatorie per alcune tipologie di interventi, relative ai requisiti tecnici e alla congruità delle spese;
  • visto di conformità, rilasciato da un commercialista o da un altro soggetto abilitato, che attesti la correttezza formale della documentazione.

Bonifico parlante e momento del pagamento: cosa sapere

Nel caso in cui lo sconto in fattura sia parziale, la parte non scontata deve essere pagata tramite bonifico parlante, ossia un bonifico specifico per le agevolazioni fiscali che deve contenere:

  • la causale del versamento (con riferimento alla normativa, es. art. 121 D.L. 34/2020);
  • il codice fiscale del beneficiario del bonus;
  • la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa che riceve il pagamento.

Un aspetto importante riguarda il momento della spesa: si considera sostenuta alla data in cui viene dato l’ordine di bonifico alla propria banca, non quella in cui l’importo viene effettivamente addebitato. Questo dettaglio può fare la differenza se si è vicini a una scadenza importante per la corretta applicazione del beneficio.

Sconto in fattura 2025: quali lavori sono coperti?

Ecco l’elenco aggiornato delle tipologie di lavori che, in presenza delle condizioni previste (tra cui presentazione di CILAS o titolo abilitativo entro il 16 febbraio 2023 e spese documentate entro il 30 marzo 2024), possono ancora accedere allo sconto in fattura:

  • Superbonus (70% nel 2024 - 65% nel 2025):
    Solo per interventi avviati entro il 29 marzo 2024 e già parzialmente pagati. Si applica a lavori di efficientamento energetico, miglioramento sismico, installazione di impianti fotovoltaici, batterie di accumulo e colonnine di ricarica.
    Fonte: Agenzia delle Entrate – Superbonus
  • Bonus barriere architettoniche (75%):
    È ammesso lo sconto in fattura solo per le spese sostenute entro il 30 marzo 2024, oppure se alla stessa data siano già stati firmati dei contratti vincolanti e versati degli acconti.
    Fonte: Gazzetta Ufficiale – D.L. 212/2023
  • Sisma bonus (dal 50% all’85%):
    Ancora accessibile tramite sconto in fattura per interventi iniziati e parzialmente pagati entro la scadenza di marzo 2024, in particolare nei territori colpiti da eventi sismici.
    Fonte: Agenzia delle Entrate – Sisma Bonus
  • Fotovoltaico e sistemi di accumulo:
    Inclusi nel Superbonus o Ecobonus, sono ammessi se rientrano in interventi avviati per tempo e documentati nel modo corretto.
    Fonte: ENEA – Fotovoltaico con Superbonus
  • Interventi edilizi in aree colpite da eventi sismici (110%):
    Per gli immobili danneggiati da terremoti avvenuti dal 6 aprile 2009 in poi, nei comuni con stato di emergenza dichiarato, è ancora valido lo sconto in fattura fino a esaurimento fondi dedicati (400 milioni per il 2024).
    Fonte: D.L. 39/2024 – art. 1, comma 6
Tipo di interventoPercentuale di detrazioneScadenza per le spese ammesse
Superbonus (2025)65%Solo se in continuità con lavori già pagati al 30/03/24
Bonus barriere architettoniche75%Fino al 30/03/24 o se con acconto/documentazione valida
Sismabonus50%-85%Solo se in corso entro 30/03/24
Fotovoltaico con Superbonus65%-70%Come per il Superbonus
Interventi in zone terremotate (Centro Italia)110%Fino a esaurimento fondi

Sconto in fattura: esempio pratico con calcoli

Immaginiamo un caso concreto per capire meglio come funziona lo sconto in fattura nel 2025: un condominio decide di eseguire dei lavori di riqualificazione energetica, come l’installazione di un cappotto termico e la sostituzione della caldaia.

I lavori sono stati avviati nel 2023, con CILAS presentata entro il 16 febbraio 2023 e parte delle spese documentate entro il 30 marzo 2024 tramite fattura e bonifico parlante. L’intervento rientra, quindi, tra quelli che possono continuare a beneficiare dello sconto anche nel 2025.

L’importo complessivo dei lavori è di 200.000 euro e l’impresa applica uno sconto in fattura del 65%, pari a 130.000 euro. Il condominio paga solo i restanti 70.000 euro con un bonifico parlante.

L’impresa, a sua volta, acquisisce un credito d’imposta pari a 130.000 euro che potrà usare in compensazione o cedere a terzi.

Errori da evitare con lo sconto in fattura 2025: documenti, tempi, pagamenti

Tra gli sbagli più comuni nell'applicazione dello sconto in fattura troviamo l'emissione di una fattura errata, ad esempio con una riduzione applicata solo sull’imponibile e non sull’intero importo comprensivo di IVA, oppure trasmessa in ritardo al sistema SDI (oltre i 12 giorni previsti). In entrambi i casi, l’agevolazione può decadere.

È poi essenziale capire cosa si intende per “lavori già effettuati”: devono essere interventi realmente eseguiti e pagati (anche in parte) entro il 30 marzo 2024, escludendo la progettazione, i materiali e le attività preliminari.

Infine, attenzione ai tempi: il pagamento, se richiesto, va fatto con bonifico parlante e si considera valido dalla data di ordine alla propria banca. Anche pochi giorni di ritardo possono compromettere tutto il processo.

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