DAC7 è una direttiva Ue che obbliga le piattaforme digitali a comunicare i dati dei propri venditori alle autorità fiscali. Essa punta a migliorare la trasparenza e a contrastare l’evasione. Scopri cosa prevede nel dettaglio e come deve essere applicata.

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Cos’è la DAC7?

La DAC7 è una direttiva dell’Unione europea pensata per aumentare la trasparenza fiscale nell’economia digitale. È entrata in vigore a livello europeo il 1° gennaio 2023 e si tratta di un’estensione della Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, modificata successivamente con la Direttiva (UE) 2021/514.

Il suo scopo principale è quello di obbligare le piattaforme digitali e i siti eCommerce a raccogliere e trasmettere alle autorità fiscali i dati relativi ai venditori che operano all’interno dei loro ecosistemi.

Non si parla solo di chi vende oggetti fisici, ma anche di chi vuole avviare un’attività online fornendo dei servizi o affittando dei beni, compresi gli immobili.

Obiettivi e finalità della direttiva DAC7

L’obiettivo principale della direttiva DAC7 è quello di rafforzare la trasparenza fiscale in un’economia sempre più digitale. 

Essa punta, infatti, a:

  • Migliorare la cooperazione tra le autorità fiscali dei Paesi membri, facilitando lo scambio automatico di informazioni sui redditi generati online;
  • Contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, che trovano terreno fertile nelle transazioni digitali non tracciate;
  • Creare un sistema più equo, in cui anche chi vende o affitta beni e servizi su piattaforme digitali contribuisca in modo corretto al bilancio pubblico.

Chi è coinvolto dalla DAC7 2025?

  • In prima linea ci sono le piattaforme online che mettono in contatto venditori e acquirenti o fornitori e clienti. Tra queste rientrano vari nomi noti come eBay, Vinted, Subito, Airbnb, ma anche qualsiasi altro sito web o app che faciliti la vendita di beni, la fornitura di servizi o la locazione di immobili e di altri beni.
  • Sono, inoltre, soggetti alla DAC7 tutti coloro che utilizzano queste piattaforme in modo abituale e continuativo al fine di svolgere un’attività economica. Anche senza una Partita IVA, chi opera come un’impresa è considerato un venditore professionale e deve essere segnalato.
  • Anche chi svolge attività come lavorare da casa con Amazon o vendere regolarmente articoli online può rientrare tra i soggetti interessati dalla DAC7, soprattutto se supera le soglie previste dalla normativa (oltre 29 transazioni o un incasso annuo superiore ai 2.000 €). Al superamento di uno di questi due limiti, scatta l’obbligo per la piattaforma di raccogliere e di comunicare i dati fiscali dell’utente.
  • La DAC7 non si applica solo alla compravendita di oggetti, ma anche a chi offre dei servizi personali (come lezioni, riparazioni, consulenze) o a chi affitta beni mobili o immobili. In tutti questi casi, la piattaforma ha il compito di monitorare l’attività dell’utente e di trasmettere le informazioni richieste alle autorità fiscali.

Obblighi di conformità alla DAC7

Per garantire un sistema più trasparente e tracciabile, la direttiva DAC7 impone degli obblighi ben precisi alle piattaforme digitali.

Verifica dell’identità dei venditori

Uno dei vincoli fondamentali è la procedura di identificazione dell’utente, nota come KYC - Know Your Customer. Le piattaforme sono, infatti, tenute a verificare l’identità dei propri venditori raccogliendo in modo preciso e completo tutte le informazioni personali e fiscali.

Trasmissione dei dati alle autorità fiscali

Una volta raccolti e verificati i dati, le piattaforme devono trasmetterli alle autorità fiscali dello Stato membro in cui operano o in cui sono registrate. Nel caso dell’Italia, le informazioni vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate, in genere entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, salvo eventuali proroghe.

Oneri finanziari e operativi per le piattaforme

Per potersi adeguare alla DAC7 le piattaforme devono:

  • Implementare dei sistemi sicuri per la raccolta e l’archiviazione dei dati;
  • Garantire il rispetto della privacy e la protezione delle informazioni trasmesse;
  • Aggiornare continuamente i propri strumenti in modo da essere conformi a eventuali successive modifiche normative;
  • Formare il personale interno sulle procedure fiscali e sulle regole di compliance.

Tutti questi elementi comportano necessariamente dei costi operativi e amministrativi non trascurabili, soprattutto per le realtà più piccole, e difficoltà gestionali per le piattaforme con un alto numero di utenti attivi.

Come funziona la normativa DAC7 in Italia?

Anche in Italia la direttiva DAC7 è pienamente operativa e prevede una serie di adempimenti specifici per le piattaforme digitali che facilitano la vendita di beni, la prestazione di servizi o la locazione di beni mobili e immobili.

Il processo si articola in due fasi principali: la raccolta dei dati e la loro trasmissione alle autorità fiscali.

Raccolta e conservazione dei dati

Dal 1° gennaio 2023, le piattaforme italiane (o quelle estere, anche extra-Ue, che operano nel nostro Paese) sono obbligate a raccogliere informazioni dettagliate sugli utenti iscritti al loro portale e che effettuano delle transazioni rilevanti.

Questo processo avviene di solito al momento della registrazione, attraverso la compilazione di un modulo KYC (Know Your Customer). Per gli account già attivi, invece, le piattaforme possono richiedere i dati in un secondo momento, inviando un documento o un form da compilare con attenzione e da restituire entro una determinata scadenza.

Le informazioni raccolte devono essere successivamente conservate in modo sicuro, per mezzo di sistemi informatici aggiornati e crittografati, in grado di garantire la protezione dei dati sensibili.

La conservazione è obbligatoria per almeno cinque anni, anche dopo l’eventuale cessazione dell’attività del venditore sulla piattaforma. In questo modo, viene data la possibilità all’Agenzia delle Entrate di effettuare degli eventuali controlli anche a distanza di tempo.

Quali dati devono essere trasmessi con il formulario DAC7?

Le informazioni che le piattaforme devono trasmettere all’autorità fiscale italiana variano in base alla tipologia del venditore.

Nel caso di persone fisiche, devono essere inclusi:

  • Nome e cognome
  • Indirizzo di residenza
  • Codice fiscale
  • Data e luogo di nascita
  • Eventuale Partita IVA

Per le persone giuridiche, invece, devono essere inviati:

  • Denominazione legale
  • Indirizzo della sede
  • Codice fiscale e numero di Partita IVA
  • Numero di registrazione dell’attività
  • Presenza di una stabile organizzazione in altri Stati membri (se esiste)

Oltre a questi dati identificativi, le piattaforme devono comunicare anche alcune informazioni economiche, tra cui:

  • Il numero di vendite effettuate nell’anno solare
  • Il totale degli importi ricevuti o accreditati (diviso per trimestre)
  • Le commissioni trattenute direttamente dal portale
  • L’eventuale numero di beni o servizi venduti
  • I dati del conto su cui sono stati versati i proventi

DAC7: come funziona lo scambio internazionale dei dati

Uno degli elementi chiave introdotti dalla direttiva DAC7 è lo scambio automatico di informazioni fiscali tra i Paesi membri dell’Unione europea. Ogni Stato è, infatti, tenuto a raccogliere i dati fiscali dei venditori attivi sulle piattaforme digitali registrate nel proprio territorio e deve condividerli con gli altri Paesi Ue, in base alla residenza fiscale dell’utente.

Facciamo un esempio: se un venditore italiano utilizza una piattaforma con sede in Germania, sarà l’autorità fiscale tedesca a raccogliere i suoi dati. Questi verranno poi trasmessi all’Agenzia delle Entrate italiana, che potrà confrontarli con quanto dichiarato al Fisco da parte del contribuente.

In questo modo, anche i redditi generati su piattaforme estere diventano tracciabili, riducendo il rischio di evasione fiscale e rafforzando il controllo sulle attività transfrontaliere.

Responsabilità e sanzioni per chi viola la DAC7: quanto si paga?

Per le piattaforme, la legge prevede delle importanti sanzioni amministrative in caso di violazione della direttiva DAC7. Se i dati richiesti all’Agenzia delle Entrate non vengono inviati entro i termini stabiliti, possono ricevere delle multe che vanno da 3.000 a 31.500 €. In caso di errori od omissioni nella trasmissione dei dati, le sanzioni variano da 1.000 a 10.500 €, a seconda della gravità della violazione.

Anche i venditori devono fare attenzione. Se non forniscono le informazioni richieste, dopo due solleciti, la piattaforma ha il diritto di sospendere il loro account, di limitare l’accesso alle operazioni di vendita, o addirittura di trattenere i pagamenti finché i dati non verranno comunicati. Nei casi più seri, può arrivare anche la chiusura definitiva dell’account e il divieto di effettuare delle nuove registrazioni.

Il futuro della DAC7 e le possibili evoluzioni normative

La DAC7 rappresenta solo il primo passo verso un sistema fiscale europeo più trasparente e integrato. L’Unione europea, infatti, ha già approvato con la direttiva 2023/2226 la DAC8, che mira a estendere ulteriormente lo scambio automatico di informazioni, includendo anche degli ambiti ancora poco regolamentati, come i cripto-asset (es. Bitcoin, Ethereum) e altre forme di reddito digitale. Gli Stati membri devono recepirla entro il 31 dicembre 2025, con applicazione dal 1° gennaio 2026.

Con la DAC8, l’obiettivo è quello di adattare le normative fiscali all’evoluzione del mercato digitale, che oggi include nuove tecnologie e strumenti finanziari alternativi. Questo significa che, in futuro, non solo le piattaforme di e-commerce o di affitti brevi saranno soggette a controlli, ma anche gli exchange di criptovalute, le app di finanza decentralizzata e altri operatori nati nel contesto digitale.

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