Il project financing è una soluzione ideale per investire in opere strategiche, tutelando il patrimonio dei promotori. In questa guida vediamo come strutturare proposte solide e gestire i rischi, quali documenti siano necessari e come adattarti alle ultime novità normative aggiornate al 2026.

Contenuti

Cos’è il project financing: definizione e significato

Il project financing (o finanza di progetto) consente di realizzare opere pubbliche con capitali privati, rimborsati dai ricavi della gestione futura. 

A differenza dei prestiti bancari, basati sul bilancio aziendale, nel project finance il finanziamento poggia sulla validità economica del progetto e sulla sua capacità di generare flussi di cassa sufficienti a ripagare il debito.

Scopri il nostro conto business

Come funziona il project financing: soggetti coinvolti e schema operativo step-by-step

Il project financing coinvolge quattro attori principali: il promotore che propone il progetto, l'amministrazione che valuta e assegna la concessione, i finanziatori che erogano il debito e la SPV (Società di Progetto) creata appositamente per gestire contratti e ricavi, separando il rischio dal patrimonio dei promotori.

L'operazione si sviluppa quindi in tre fasi principali: presentazione della proposta, valutazione dell'interesse pubblico e gara per l'affidamento. Il privato rientra dell'investimento attraverso i flussi di cassa generati dalla gestione dell'opera, ovvero:

  • le tariffe applicate agli utenti finali dell'opera
  • i canoni corrisposti dall'ente pubblico durante la concessione

Il rischio, di conseguenza, è distribuito tra le parti:

  • Il promotore privato assume i rischi di costruzione e di gestione operativa.
  • L'ente pubblico garantisce la stabilità normativa e amministrativa necessaria al buon esito del progetto.

Ecco come funziona il project financing:

FaseCosa succedeChi è coinvoltoPerché è importante
IdeazioneElaborazione della propostaPromotore, advisorVerifica di fattibilità e convenienza 
StrutturazionePreparazione progetto, convenzione e PEFPromotore, tecnici, finanziatoriBase economico-giuridica dell'operazione
ValutazioneL'ente verifica interesse pubblico e fattibilitàAmministrazione pubblicaValutazione dell’interesse della collettività
Gara e affidamentoSelezione dell'operatore tramite procedura a evidenza pubblicaEnte, operatori economiciTrasparenza, concorrenza e correttezza nella scelta del partner privato
EsecuzioneRealizzazione dell'operaConcessionario, SPVRispetto di tempi, costi e standard qualitativi
GestioneIl progetto genera ricavi SPV, gestoreRimborso del debito e ritorno dell'investimento

Project financing: un esempio pratico semplificato

Un Comune vuole riqualificare un’area con un parcheggio multipiano da 2,8 milioni di euro, ma manca dei fondi. Un'impresa propone di realizzarlo e gestirlo per 25 anni, finanziandolo con capitale privato e debito bancario.

Il finanziamento è contabilizzato sulla SPV, senza impatto sul bilancio della società madre. La sostenibilità dipende dalle tariffe di sosta, che devono coprire il debito e garantire redditività. Alla fine della concessione, la proprietà passa al Comune.

ElementoEsempio
ProgettoParcheggio multipiano
Investimento inizialeCapitale privato + debito
Società veicoloSocietà di progetto (SPV)
Fonte dei ricaviTariffe di utilizzo, concessione
DurataConcessione pluriennale
ObiettivoRecupero dell’investimento + margine
Scopri il servizio di fatturazione gratuito

Quando il project financing conviene e quando non è la soluzione giusta

Il project financing ha senso quando:

  • l'opera genera ricavi prevedibili e sufficienti a ripagare il debito (parcheggi, impianti energetici, infrastrutture a pagamento)
  • l'amministrazione vuole sfruttare l'efficienza gestionale e il know-how del privato
  • l'ente pubblico non dispone delle risorse per finanziare direttamente l'investimento

Mentre è meglio valutare altre soluzioni quando:

  • il progetto non genera ricavi diretti o i flussi di cassa sono troppo incerti
  • l'amministrazione non ha le competenze necessarie
  • i tempi di realizzazione sono incompatibili con l'iter del project financing

Prima di procedere, è utile valutare con attenzione vantaggi e rischi dell'operazione:

VantaggiCriticità
Accesso a grandi capitali senza esborso diretto per la PACosti di preparazione elevati
Riduzione del rischio per l’ente pubblicoPossibili squilibri contrattuali tra pubblico e privato
Favorisce lo sviluppo economico e la modernizzazione delle infrastruttureRischio normativo: i cambiamenti legislativi possono alterare l'equilibrio finanziario
Trasforma la PA da erogatore a regolatore dei servizi pubbliciRischio finanziario per gli investitori se i ricavi non coprono il debito

Project financing e Codice Appalti: cosa prevede il D.Lgs. 36/2023

La disciplina del project financing, collocata nel Libro IV, parte II del Codice degli Appalti, è regolata dall’articolo 193 (D.Lgs. n. 36/2023) che lo inquadra come una sottocategoria del Partenariato Pubblico-Privato (PPP) con due modalità di avvio:

  • Iniziativa spontanea: il privato presenta un progetto di propria iniziativa.
  • Iniziativa sollecitata: l’ente pubblico invita i privati a farsi promotori di specifiche iniziative in PPP.

All'interno del PPP, lo strumento tipico è la concessione: il contratto con cui l'ente affida al privato la realizzazione e la gestione dell'opera, trasferendo così il rischio operativo.

Scopri di più su Finom

Correttivo 2024 e Sentenza CGUE 2026: come cambia la disciplina del project financing in concreto

Il quadro normativo del project financing è stato trasformato da due interventi chiave: il Correttivo 2024 e la Sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 febbraio 2026.

Il Correttivo al Codice Appalti, approvato con D.Lgs. 209/2024, introduce novità significative per rendere la procedura più trasparente e competitiva:

  • Fase preliminare sdoppiata: valutazione preliminare basata su una documentazione più snella, rimandando i dettagli tecnici alla fase successiva alla dichiarazione di interesse pubblico.
  • Obbligo di pubblicità: ogni proposta di pubblico interesse va pubblicata nella sezione «Amministrazione Trasparente». 
  • Contendibilità delle proposte: il Correttivo incentiva la presentazione di proposte alternative da parte di altri concorrenti non appena l'idea del promotore viene resa pubblica.
  • Potere di rigetto della PA: l'ente pubblico ha la piena facoltà di respingere proposte non coerenti con i piani strategici o non sostenibili.

La sentenza C-810/24 del 5 febbraio 2026 della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato incompatibile il diritto di prelazione del promotore, ritenuto lesivo della concorrenza, che deve essere disapplicato per tutte le procedure non ancora concluse. Il promotore conserva il diritto al rimborso delle spese asseverate, entro il limite del 2,5% del valore dell'investimento, come previsto dall’art.193.

Quali sono i documenti necessari per un'operazione di project financing

I primi due documenti necessari sono il progetto di fattibilità tecnico-economica, che dimostra la concretezza e la sostenibilità dell'opera, e la bozza di convenzione, che regola il rapporto tra pubblico e privato.

Un altro documento fondamentale è il piano economico-finanziario asseverato (PEF), che attesta la solidità economica dell'operazione. Infine, occorre allegare la documentazione tecnica e i requisiti del promotore, a dimostrazione della sua capacità di realizzare e gestire l'iniziativa.

Gli errori più comuni da evitare nel project financing

Gli errori più frequenti sono confondere il project financing con un semplice prestito, sottovalutare la qualità del PEF, non rispettare gli obblighi di pubblicità del Correttivo 2024 e non adeguare la proposta alla Sentenza CGUE del 2026.

FAQ

Come funziona il project financing nelle opere pubbliche? 

Il project financing nelle opere pubbliche nasce su iniziativa privata o su sollecitazione dell'ente pubblico, seguito dalla valutazione dell'interesse pubblico e da una gara per l'affidamento. Il vincitore realizza e gestisce l'opera, recuperando l'investimento attraverso i ricavi della gestione.

Qual è la differenza tra project financing e concessione? 

La concessione rappresenta il contratto con cui l’ente pubblico affida la gestione dell’opera a un privato. Il project financing, invece, è la procedura che conduce a tale affidamento.

Cosa prevede il Codice Appalti per il project financing? 

L'art. 193 del D.Lgs. 36/2023 disciplina il project financing prevedendo obblighi di pubblicità, completezza della proposta e PEF asseverato.

Cosa succede al diritto di prelazione dopo la Sentenza CGUE del 2026? 

La sentenza ha dichiarato il diritto di prelazione incompatibile con il diritto europeo: le stazioni appaltanti devono disapplicarlo nelle procedure pendenti e uniformarsi alla normativa.

Quali sono i rischi principali del project financing? 

I rischi principali sono quello di costruzione (costi e tempi superiori alle previsioni), operativo (ricavi inferiori alle attese) e normativo (modifiche legislative che alterano l'equilibrio economico-finanziario)

Il project financing è adatto anche alle PMI?

Sì, specialmente in raggruppamento o per progetti locali (es. rinnovabili) compatibili con le proprie dimensioni.

Leggi gli altri articoli:

Ultimi articoli