Dal 1 Gennaio 2019 è entrata in vigore la fatturazione elettronica obbligatoria in Italia, con alcune dovute eccezioni (come ad esempio l’esenzione per il regime forfettario). Essa era stata anticipata alcuni anni prima con la fatturazione elettronica obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione: il principale tentativo in Italia, e presto in tutta Europa, per combattere l’evasione fiscale.

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Dal 1° luglio 2022, i contribuenti forfettari con redditi o compensi superiori a 25.000 euro nell'anno precedente saranno obbligati a fatturare elettronicamente. 

Dal 1° gennaio 2024, quest’obbligo si applicherà anche a tutti gli altri contribuenti forfettari. Questi ultimi sono ora tenuti a emettere fatture elettroniche solo nei confronti della PA (Pubblica Amministrazione). 

Vediamo perciò oggi quali sono gli obblighi per le partite iva, come si compone una fattura elettronica verso la PA e come è possibile emetterla con Finom.

Fatturazione elettronica alla PA: chi è obbligato a emetterla?

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che i Ministeri, le Agenzie Fiscali e gli Enti Nazionali di Previdenza Sociale, nonché tutti i PTO (tra cui scuole, università, comuni, regioni, camere di commercio, aziende sanitarie, ecc.), non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non possono procedere al pagamento, anche parziale, di documenti non inviati o trasmessi in forma elettronica.

Pertanto, è ormai un obbligo per tutte le partite IVA presentare una fattura elettronica alla pubblica amministrazione.

La fatturazione elettronica verso la PA e il SDI

Così come per la fatturazione elettronica verso le aziende, le fatture elettroniche verso la PA una volta inviate passeranno al vaglio dell’SDI cioè il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Il SDI ha il compito di verificare la correttezza della fattura inviata e, se accettata, inviarla poi all’ente di PA a cui è destinata. Se invece la fattura non fosse considerata corretta verrà rimandata indietro al mittente e considerata non emessa. Chi ha emesso la fattura dovrà perciò provvedere a modificare la fattura e inviarla nuovamente.

Codice univoco per la fatturazione elettronica: cos'è?

Il codice univoco della fattura elettronica è un codice composto da sei lettere e numeri. Questo codice si applica solo alle fatture della pubblica amministrazione ed è utilizzato dal SDI (Sistema di Interscambio). Il codice univoco è necessario per identificare correttamente l'ente pubblico a cui verrà inviata la fattura di transito. Un'entità governativa può avere diversi codici univoci, ognuno dei quali corrisponde a un ufficio diverso appartenente alla stessa amministrazione governativa.

La numerazione della fattura elettronica verso la PA

Non c’è un obbligo specifico sulla numerazione delle fatture elettroniche alla PA, se non quelli classici di avere numeri univoci per ogni fattura, ma il nostro consiglio è di differenziare queste fatture con una specifica dicitura come “1PA, 2PA,…” oppure “1/PA, 2/PA,…” ecc.

Split Payment (scissione del pagamento): cos'è

Una delle caratteristiche della fatturazione alla PA è la scissione di pagamento ovvero lo split payment. Lo split payment è un meccanismo secondo cui l’IVA viene esposta in fattura ma viene poi detratta dal totale e non pagata dalla PA al privato ma versata direttamente dall’ente pubblico all’erario. Lo split payment, disciplinato dall’art. 17-ter del DPR 633/72, prevede perciò che il fornitore emetta la fattura evidenziando l’IVA a debito ed il cliente destinatario della fattura corrisponderà una somma al netto dell’IVA.

Quasi tutte le PA impongono obbligatoriamente lo split payment come metodo di pagamento: non è cioè obbligatorio per legge ma spesso viene imposto dall’ente pubblico come unico metodo.

CIG e CUP

Il CIG (Codice Identificativo di Gara — 10 cifre alfanumeriche) e il CUP (Codice Unico di Progetto — 15 cifre alfanumeriche) sono codici che garantiscono la tracciabilità delle fatture per la PA e sono relativi ad opere pubbliche, bandi e gare. Non sono obbligatori ma la PA potrebbe rifiutare il pagamento se dovessero essere mancanti.

Fatture alla PA: tempistiche e modalità di accettazione

La principale differenza nella fatturazione alla PA rispetto alla fatturazione ad aziende private riguarda il fatto che gli enti pubblici possono rifiutare le fatture ricevute, chiedendo ai loro fornitori delle modifiche. Ovviamente anche il SDI, prima di inoltrare la fattura all’ente pubblico, può rifiutare la fattura per errori formali all’interno della stessa, perciò è necessaria una doppia attenzione.

Il processo di invio della fattura elettronica alla PA prevede i seguenti passaggi:

  1. Invio della fattura elettronica
  2. ricezione da parte del SDI che ha 5 giorni di tempo per accettarla o respingerla
  3. Se la fattura viene accettata dal SDI, viene inviata alla PA che ha 15 giorni di tempo per accettarla o respingerla
    Se la fattura viene rifiutata dal SDI, viene rimandata indietro ed è considerata non emessa
  4. Se la fattura viene accettata dalla PA entro 15 giorni, si riceverà una ricevuta di consegna da parte della PA e il ciclo sarà considerato concluso.
    Se la fattura viene rifiutata dalla PA entro 15 giorni, si riceverà una notifica di rifiuto con richiesta di modifica della fattura ed essa sarà considerata come non emessa: dovrà perciò essere modificata e emessa di nuovo.
    Se la fattura viene inviata ma la PA non dà alcuna risposta entro 15 giorni, si riceverà una notifica di decorrenza termini. Questa notifica sta ad indicare per entrambi i soggetti semplicemente il fatto che il SdI considera chiuso il processo relativo a quella specifica fattura. Ciò non esclude tuttavia la possibilità per la PA ricevente di contestare nel merito la fattura e richiedere una nota credito all’emittente senza che a questo sia pervenuto il preventivo messaggio di notifica esito (e quindi anche successivamente al termine di 15 gg).

Fatture elettroniche per la PA e regime forfettario: caratteristiche

Abbiamo già detto che anche i contribuenti forfettari sono tenuti a fatturare elettronicamente alla pubblica amministrazione a partire dal 1 luglio 2022. 

Tuttavia, non hanno bisogno di applicare il pagamento frazionario in quanto non addebitano l'IVA sulle loro fatture a titolo di rimborso e quindi non liquidano e non pagano l'IVA. 

Pertanto, se sei un forfettario, non devi inserire la dicitura "split payment" o "scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17 del DPR 633/1972" nella fattura quando emetti una fattura elettronica alla PA. Tuttavia, è necessario includere la dicitura relativa all'esenzione IVA, che è sempre richiesta quando si emette una fattura elettronica nell'ambito di un regime forfettario.

Fattura elettronica alla PA: come farla con Finom

È facile fatturare alla pubblica amministrazione utilizzando il servizio di fatturazione Finom:

  1. Cliccare su “Nuova fattura” dalla dashboard principale e poi su “nuovo cliente” dall’editor della fattura
Fattura elettronica alla PA con Finom

2. Selezionare “Pubblica amministrazione” come tipo di cliente
3. Iniziare a scrivere le prime 3 lettere della Pubblica Amministrazione o della Partita IVA
4. Selezionare dal menù a tendina l’ente pubblico scelto

Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione con Finom

5. Salvare il cliente
6. A questo punto compilare la fattura inserendo tutti i campi necessari, come data della fattura, scadenza, modalità di pagamento, prodotti venduti, ecc
7. Selezionare il metodo di pagamento dell’IVA: viene preimpostato il metodo dello split payment ma è possibile modificarlo cliccandoci sopra

Fatturazione alla Pubblica Amministrazione con Finom

8. Se necessario, è possibile aggiungere in fondo alla fattura il CIG e il CUP: basta cliccare il fondo su “Aggiungi il documento di riferimento” e selezionare il tipo di documento e poi i codici di riferimento.

Fattura elettronica PA con Finom

È ora possibile inviare la fattura, cliccando in alto a destra su “Salva e continua”. Dalla pagina che si aprirà, sarà possibile inviare la fattura elettronica cliccando su “Invia fattura elettronica”.

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