La dichiarazione d’intento permette agli esportatori di ottenere agevolazioni fiscali, semplificare i rapporti con i fornitori e ridurre i costi, rispettando i requisiti legali. Nel presente contributo spiegheremo perché è necessaria la dichiarazione d’intento, come prepararla e quali errori evitare.

Contenuti

Cos’è la dichiarazione d’intento? 

La dichiarazione d’intento è l’atto formale con cui l’esportatore abituale comunica al fornitore l’intenzione di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA. Questo avviene grazie all’utilizzo del cosiddetto plafond IVA, ossia il valore massimo di operazioni non imponibili di cui l’esportatore può usufruire in base alle proprie esportazioni dell’anno precedente.

Il significato di dichiarazione d’intenti è fornito dall’articolo 8, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 26 ottobre 1972. Le modalità operative per l’utilizzo di tale facoltà, inclusa la presentazione telematica delle dichiarazioni d’intento, sono disciplinate dall’art. 1, comma 1, lettera c) del DL 746/1983.

In pratica, se un’impresa vende abitualmente all’estero e realizza almeno il 10% del proprio volume d’affari tramite esportazioni, può chiedere ai fornitori di non applicare l’imposta sulle operazioni interne. In questo modo si evitano anticipi di liquidità e si semplificano i flussi finanziari, lasciando più risorse disponibili per lo sviluppo dell’attività.

La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica all’Agenzia delle Entrate, che rilascia un numero di protocollo da comunicare al fornitore affinché lo inserisca nelle fatture. Questa procedura assicura che il regime di non imponibilità sia applicato correttamente e che, in caso di controlli, vi sia la necessaria tracciabilità.

All’interno del sistema dell’IVA in Italia, la dichiarazione d’intento rappresenta uno strumento di controllo e allo stesso tempo di agevolazione. Per il contribuente, aiuta a ridurre i costi legati all’IVA. Per il fisco, consente di verificare la regolarità delle operazioni grazie alla registrazione elettronica.

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Quali sono le tipologie di dichiarazioni d’intento? 

La dichiarazione d’intento non è un documento unico valido indistintamente per tutte le operazioni. A seconda della tipologia di transazione, possono cambiare sia le modalità di compilazione che i riferimenti contabili da applicare in fattura.

Le diverse tipologie di dichiarazione d’intento si distinguono principalmente in base al tipo di documento coinvolto. Nel caso delle operazioni interne, il destinatario è il fornitore nazionale, che deve verificare la dichiarazione nel proprio cassetto fiscale prima di emettere la fattura elettronica. Quando invece si parla di importazioni, l’esportatore abituale deve trasmettere preventivamente la dichiarazione d’intento in via telematica all’Agenzia delle Entrate; in dogana, il sistema AIDA verifica automaticamente la presenza e la validità della dichiarazione e del plafond durante le operazioni di sdoganamento. Infine, per le prestazioni di servizi, il documento viene indirizzato ai prestatori che forniscono servizi non imponibili.

Un’altra differenza importante riguarda le tempistiche. Nelle operazioni interne, la dichiarazione deve essere trasmessa e validata prima dell’emissione della fattura, così da permettere al fornitore di applicare correttamente il regime di non imponibilità. Per le importazioni, invece, la dichiarazione deve essere presentata prima dello sdoganamento delle merci.

Si distinguono tre tipologie principali:

Dichiarazione per operazioni interne con fornitori nazionali

Questa è la forma più frequente. L’esportatore abituale comunica ai fornitori italiani di poter ricevere beni o servizi senza IVA.

Il fornitore, dopo aver verificato l'avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento nel proprio cassetto fiscale, emette fattura in regime di non imponibilità, come si può vedere in un comune esempio di fattura con dichiarazione d’intento utilizzato nella prassi operativa. In questi casi, nelle fatture elettroniche si utilizza il codice natura specifico N3.5 per le operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento.

Dichiarazione per importazioni di beni dall’estero

Quando l’esportatore abituale importa merci da Paesi extra-Ue, deve preventivamente presentare la dichiarazione d’intento elettronicamente all’Agenzia delle Entrate per ottenere il relativo protocollo. Successivamente, nelle procedure doganali (sistema AIDA), la dichiarazione d’intento e il plafond vengono verificati automaticamente con il database dell’AdE. In questo modo non versa l’IVA sull’importazione, mantenendo intatta la propria liquidità.

Per tali operazioni doganali con dichiarazione d’intento, l’IVA viene sospesa e la merce viene sdoganata senza il pagamento dell’imposta. In fattura elettronica è obbligatorio indicare il protocollo della dichiarazione d’intento nel campo AltriDatiGestionali, utilizzando il codice natura N3.5 (“Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d’intento”). Questo permette di distinguere tali operazioni da quelle esenti o fuori campo IVA per altri motivi.

Prestazioni di servizi e dichiarazione d’intento

L’esportatore abituale può acquisire sia beni che servizi senza IVA nell’ambito del proprio plafond, come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c del DPR 633/1972. Restano escluse dall’agevolazione le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA o che sono soggette a regimi speciali che ne impediscono l'applicazione.

Quando si fa la dichiarazione d’intento e a chi si applica?

La dichiarazione d’intento è necessaria quando un’impresa matura lo status di esportatore abituale, ovvero quando più del 10% del volume d’affari dell’anno precedente è stato realizzato con esportazioni o operazioni assimilate, come cessioni intracomunitarie o servizi internazionali. In questi casi, l’azienda può utilizzare il cosiddetto plafond IVA per acquistare beni, servizi o importare merci senza l’applicazione dell’imposta.

Tra chi può utilizzare la dichiarazione d’intento si annoverano:

  • aziende che esportano beni all’estero in modo continuativo
  • imprese che effettuano cessioni intracomunitarie
  • società che eseguono interventi su beni destinati all’estero
  • operatori che offrono servizi collegati al commercio internazionale, come per esempio trasporti e spedizioni

In questi casi, la dichiarazione d’intento consente di comunicare al fornitore la possibilità di emettere fattura in regime di non imponibilità.

Dichiarazione d’intento: obblighi del fornitore

Ricevere una dichiarazione non significa per il fornitore limitarsi ad applicare la non imponibilità. La legge stabilisce precisi obblighi per garantire correttezza e tracciabilità, quali:

  • verificare che la dichiarazione sia stata effettivamente trasmessa all’AdE e che sia dotata di un valido protocollo elettronico
  • applicare il regime di non imponibilità in fattura
  • conservare una copia della dichiarazione e della ricevuta telematica per eventuali controlli fiscali

Il mancato rispetto di questi obblighi può comportare pesanti conseguenze per il fornitore, comprese sanzioni per applicazione indebita del regime di non imponibilità. 

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Quali sono i requisiti per essere considerati esportatori abituali?

Per accedere ai benefici della dichiarazione occorre dimostrare che il volume delle esportazioni, cessioni intracomunitarie e altre operazioni assimilate abbia raggiunto almeno il 10% del volume d’affari totale dell’anno precedente. In questo modo si ottiene il plafond che consente acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA. 

Come funziona la dichiarazione d’intento e come si prepara?

Il procedimento si articola in vari passaggi, che descriviamo di seguito. 

1. Accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

L’esportatore abituale deve accedere ai portali telematici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando:

  • Fisconline (per utenti registrati tramite credenziali o SPID/CIE)
  • Entratel (per intermediari abilitati: commercialisti, consulenti fiscali, ecc.)

A seguito delle modifiche introdotte dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 96911 del 27 febbraio 2020, in vigore dal 2 marzo 2020, il procedimento per la gestione delle dichiarazioni d’intento è stato, infatti, completamente digitalizzato.

Il modello in PDF scaricabile rimane disponibile sul portale dell'Agenzia delle Entrate, ma esclusivamente per finalità consultive e informative e per la preparazione preliminare dei dati prima della compilazione online.

2. Inserire i dati richiesti

Sui portali telematici dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento viene compilata inserendo:

  • dati anagrafici e fiscali dell’esportatore abituale
  • generalità e partita IVA del fornitore (opzionale)
  • importo del plafond disponibile da utilizzare
  • tipologia di operazione (acquisti interni, importazioni, prestazioni di servizi)

La dichiarazione può riguardare anche più operazioni nell’ambito del plafond dichiarato. Si raccomanda la massima precisione nell’inserimento dei dati.Anche un piccolo errore può invalidare la dichiarazione d’intento.

3. Invio telematico all’Agenzia delle Entrate

Una volta compilata, la dichiarazione d’intento viene inviata automaticamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia una ricevuta telematica contenente il numero di protocollo elettronico.

4. Verifica da parte del fornitore

Non è più necessario consegnare documenti al fornitore. Quest’ultimo deve:

  • Accedere al proprio cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate
  • Verificare telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento
  • Conservare la prova della verifica effettuata (ad esempio mediante stampa) per documentare la data di controllo
  • Emettere fattura senza IVA solo dopo aver effettuato questa verifica.

Quali sono le ultime novità?

Come detto, negli ultimi anni il processo è stato completamente digitalizzato. Oggi la gestione avviene attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate e i controlli sono automatizzati. Questo riduce gli errori e velocizza le operazioni, anche grazie a strumenti come i software per la dichiarazione d’intento che snelliscono ulteriormente la procedura e semplificano la compilazione. 

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Quali sono le sanzioni in caso di mancata dichiarazione d’intento?

Irregolarità, errori e omissioni possono portare a pesanti conseguenze, quali:

  • Sanzioni amministrative: Per violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione amministrativa piena è pari al 70% dell’IVA non applicata e può arrivare al 140% in caso di recidiva o altre aggravanti, in base alla riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024). La sanzione può essere ridotta sensibilmente ricorrendo al ravvedimento operoso. In precedenza, le sanzioni andavano dal 100% al 200% dell’IVA dovuta.
  • Responsabilità per fornitore e cliente: Il fornitore risponde della verifica formale e conservazione; il cliente della correttezza dei dati e del rispetto dei plafond.
  • Solidarietà tra le parti in caso di dolo o colpa grave: L’Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento dell’intero importo (sanzioni + interessi + IVA evasa) indifferentemente al fornitore o al cliente, e chi paga può poi rivalersi sull’altro.

Che cos’è la verifica della dichiarazione d’intento e come avviene?

Il controllo della dichiarazione d’intento si svolge attraverso il cassetto fiscale, dove è possibile scaricare e verificare le dichiarazioni ricevute. I fornitori devono sempre eseguire questa verifica prima dell’effettuazione dell’operazione (es. spedizione merce), e quindi ancor prima di emettere fatture senza IVA. Dal 2022 l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati di rischio sulle dichiarazioni d’intento, incrociando i dati dichiarati con le informazioni presenti nelle banche dati. In caso di irregolarità, le dichiarazioni possono essere invalidate.

Quali sono i consigli pratici per le imprese sulla dichiarazione d’intento?

Per aiutarti a orientarti più facilmente, abbiamo raccolto alcuni consigli pratici che potrebbero rispondere a qualsiasi domanda tu abbia.

Come evitare errori nella trasmissione?

Può essere utile ricorrere all’uso di appositi software aggiornati e ricontrollare sempre i dati prima dell’invio.

Cosa controllare in contabilità?

È doveroso assicurarsi che il plafond disponibile sia sufficiente a coprire l’operazione.

Quando è meglio rivolgersi a un commercialista?

Quando si gestiscono operazioni transfrontaliere complesse o plafond elevati è consigliabile affidarsi a un commercialista specializzato in questo genere di operazioni.

Quali rischi ci sono in caso di mancata indicazione del protocollo della dichiarazione d’intento in fattura elettronica?

L’assenza del protocollo può comportare la perdita del beneficio della non imponibilità e sanzioni pecuniarie.

È possibile fare ravvedimento per una fattura emessa senza dichiarazione d’intento?

Sì, con il ravvedimento è possibile correggere l’errore e ridurre le sanzioni.

Come funziona la prestazione di servizi con dichiarazione d’intento?

Anche per le prestazioni di servizi è possibile applicare la non imponibilità, purché siano rispettati i requisiti di legge e venga trasmessa la dichiarazione.

Cosa succede se la dichiarazione d’intento viene ricevuta dopo la consegna della merce?

In questo caso la non imponibilità decorre dalla data di ricezione della ricevuta telematica.

FAQ

Esiste un software per la dichiarazione d’intento?

Sì, sono stati messi a punto diversi gestionali che offrono moduli specifici per compilare e trasmettere automaticamente la dichiarazione d’intento. 

Cosa prevede la dichiarazione d’intento all’art 8 lettera c?

​​La dichiarazione d’intento prevista dall’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/1972 consente agli esportatori abituali di acquistare beni e servizi e importare beni senza applicazione dell’IVA.

È possibile la revoca della dichiarazione d’intento?

Sì, qualora non rispettasse più i requisiti la dichiarazione può essere revocata dall’esportatore informando tempestivamente l’Agenzia delle Entrate e il fornitore interessato.

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