La società cooperativa (COOP) è un tipo particolare di società di capitali in cui lo scopo dei soci è quello di cooperare per raggiungere obiettivi che non potrebbero raggiungere singolarmente.
Le COOP possono essere di diversi tipi, e in questo articolo troverai tutte le informazioni relative a questo tipo di società a scopo mutualistico.
Che cos’è la società cooperativa?
Come abbiamo anticipato, la società COOP è una società di capitali, ma la società cooperativa si differenzia dalle altre società della stessa categoria, in quanto il suo scopo principale è quello di mettere al centro le necessità di ogni socio e dunque, rispetto alle altre società di capitali, lo scopo principale non è la divisione degli utili.
Infatti, secondo l’articolo 2511 del codice civile - che apre la serie di articoli dedicati alla regolamentazione di questo tipo di società - la funzione principale della società cooperativa è quella di fornire ai propri soci i beni o servizi che questi riescono a produrre e distribuire grazie alla loro collaborazione, avendo così dei vantaggi che non troverebbero sul mercato.
Come vedremo nel corso di questo articolo, un corretto mantenimento della contabilità in questo tipo di società è fondamentale, perché di fatto influisce persino sulla tipologia stessa di società cooperativa.
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Caratteristiche delle società cooperative
Ecco le principali caratteristiche delle società cooperative:
- La società cooperativa segue solitamente la normativa prevista per le società per azioni, ma se la società ha meno di venti soci e un attivo inferiore a 1 milione di euro, i soci possono decidere di optare per la normativa delle società a responsabilità limitata, a patto che venga indicato nell’atto costitutivo.
- La società cooperativa può essere costituita sia da persone fisiche che da persone giuridiche, ma è necessario fare delle precisazioni: la COOP deve avere almeno 9 soci, ma se i soci sono solo persone fisiche e la COOP adotta le norme della Srl il numero minimo scende a tre soci (in questo caso si parla di Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, S.c.a.r.l., in cui i soci hanno responsabilità limitate ai propri conferimenti). Se dopo la costituzione della COOP questi minimi non venissero rispettati, la società avrebbe un anno di tempo per reintegrare i soci mancanti prima dello scioglimento e liquidazione forzati.
- È bene precisare che, anche nel caso delle cooperative sociali, queste possono essere soggette a fallimento solo quando si tratta di cooperative che svolgono attività commerciale.
- Trattandosi di una società di capitali, alle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio.
- Bisogna rispettare il principio secondo il quale ai soci spetta parità di trattamento.
- Le società cooperative hanno un organo assembleare: i soci hanno tutti un voto - a patto che risultino essere soci da almeno 90 giorni - indipendentemente dalle loro quote o azioni. Solo le persone giuridiche possono avere più voti, fino a un massimo di cinque. L’assemblea sceglie gli amministratori - che devono essere almeno tre. Sceglie inoltre i membri dell’organo di controllo.
- Il capitale sociale può essere diviso tra i soci in forma di azioni (che possono avere un valore che va da 25 € a 500 €) o quote (per un ammontare non superiore a 100.000 €).
- La società può emettere strumenti finanziari, forniti o meno del diritto di voto.
Differenze tra società cooperative a mutualità prevalente e a mutualità non prevalente
Sebbene tutte le società cooperative abbiano le caratteristiche che abbiamo elencato e abbiano come scopo principale il conseguimento degli obiettivi dei soci, ci sono dei casi in cui l’attività lavorativa, i conferimenti o il valore dei beni e servizi dei soci non sono rilevanti - in termini percentuali - quanto le attività di o verso terzi.
In questo senso possiamo identificare due categorie di società cooperativa: la società cooperativa a mutualità prevalente e la società cooperativa a mutualità non prevalente.
Società cooperativa (COOP) a mutualità prevalente
Le società cooperative a mutualità prevalente devono infatti rispettare tre criteri specifici:
- L'attività della cooperativa deve essere rivolta prevalentemente ai soci che la compongono;
- La cooperativa si avvale prevalentemente dell’attività lavorativa dei propri soci;
- Per garantire lo svolgimento della loro attività, sono prevalentemente i soci a fornire i beni e i servizi necessari al funzionamento della cooperativa.
Dunque il termine prevalentemente è una costante, ma cosa significa esattamente?
Il codice civile ne fornisce una definizione precisa, da cui possiamo dedurre che la prevalenza è tale se l’attività, il bene o il servizio soggetti al criterio possono essere quantificati con una percentuale superiore al 50% del totale. Applicando la prevalenza ai criteri che abbiamo indicato, si ottiene che:
- L’attività della COOP è prevalentemente rivolta ai soci se i ricavi che si ottengono dalla vendita di beni e servizi agli stessi soci superano il 50% dei ricavi totali;
- La COOP si avvale prevalentemente dell’attività dei soci se, una volta quantificato il costo del lavoro necessario al funzionamento della COOP, il solo lavoro dei soci supera il 50% dei costo totale;
- I conferimenti arrivano prevalentemente dai soci se il loro valore supera il 50% del totale del valore dei beni o servizi necessari alla produzione.
Quando la società cooperativa perde il carattere di prevalenza mutualistica: la società cooperativa a mutualità non prevalente
Come anticipato, ci sono dei casi in cui le cooperative non rispettano tali criteri, ma possono essere comunque definite cooperative per i loro scopi.
Quando questo accade, ci si trova di fronte a società cooperative a mutualità non prevalente - che vengono dette anche “cooperative diverse”, ossia COOP che perdono i criteri di prevalenza che abbiamo indicato nel paragrafo precedente.
La perdita della qualifica di COOP a mutualità prevalente avviene se la società non ha rispettato i criteri di prevalenza per due esercizi consecutivi. Questo tipo di cooperative non possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le cooperative a mutualità prevalente - tutte le società cooperative sono soggette a IRAP e IRES e al pagamento dell’IVA, ma le COOP a mutualità prevalente, non avendo scopo di lucro, godono di più benefici fiscali rispetto all’altra categoria di COOP.
Come si costituisce una società cooperativa (COOP)
Ecco quali sono le disposizioni del codice civile che indicano come aprire una società cooperativa:
- È bene specificare che la costituzione di una COOP va fatta per atto pubblico, ed è dunque necessario l’intervento di un notaio.
- È necessario redigere un atto costitutivo che contenga i dati anagrafici dei soci, la sede - anche eventuali sedi secondarie - della società, l’oggetto sociale, il capitale sociale - per il quale non è previsto un ammontare specifico, le quote o le azioni di ciascun socio, i conferimenti, le condizioni per l’ammissione o esclusione dei soci, la denominazione sociale - che deve indicare esplicitamente la dicitura “società cooperativa”, le indicazioni sugli organi di amministrazione e controllo.
- È necessario redigere lo statuto che regoli il funzionamento della società e i rapporti tra soci e società.
- È necessario aprire la partita IVA.
- Gli atti vanno depositati alla Camera di Commercio entro venti giorni dalla creazione della società.
- Questo tipo di società va iscritto anche all’albo delle società cooperative.
- Nel caso di società cooperative a mutualità prevalente è necessaria anche l’iscrizione al Registro Prefettizio, in modo da poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste.
Tutti questi passaggi necessitano di spese delle quali i soci devono tener conto, alle quali vanno aggiunte le spese necessarie per i libri contabili e i libri sociali. Questi costi superano solitamente i 2.000 €.
Tipologie di società cooperative (COOP)
Esistono varie tipologie di società cooperative (COOP):
- Cooperative di consumo, che forniscono ai propri soci beni di consumo a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato;
- Le cooperative di produzione e lavoro offrono invece ai soci opportunità di lavoro, sempre a condizioni vantaggiose;
- La cooperativa sociale, che è equiparata alla Onlus, che è a mutualità prevalente e che si divide in cooperativa sociale di tipo A - con scopo sociale, sanitario o educativo - e cooperativa sociale di tipo B - che può svolgere qualunque tipo di attività a patto che integri soggetti che cercano di reintegrarsi nella società. Nelle cooperative sociali possono prestare la propria attività anche i volontari;
- Le cooperative agricole, che operano esclusivamente nell’agricoltura. Anche in questo caso, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, la società deve essere a mutualità prevalente. In questo caso i soci possono essere anche le società semplici;
- Cooperative di trasporto, che si occupano invece di servizi logistici;
- La cooperativa edilizia, invece, si occupa di fornire alloggi ai soci (nel caso dell’assegnazione di proprietà che vengono divise tra soci si tratta di cooperative edilizie a proprietà divisa; nel caso di locazioni si parla di società cooperative a proprietà indivisa) e di tutto ciò che richiede l’edificazione, la ristrutturazione e la distribuzione degli immobili;
- Le banche di credito cooperativo, che si occupano di favorire l’accesso al credito ai propri soci.
Conclusioni
In questo articolo abbiamo trattato le società cooperative (COOP), un argomento piuttosto complesso ma che copre un tipo di società che può creare progetti estremamente significativi dal punto di vista sociale.
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