Il codice IVA N4 segnala specifiche operazioni nella fatturazione elettronica. Scopri quando utilizzarlo e come compilare correttamente le tue fatture indicando il codice giusto tra quelli previsti dalla normativa fiscale.

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Codice IVA N4 nella fatturazione elettronica: a cosa serve?

Il codice IVA N4 viene utilizzato per indicare nella fattura elettronica le operazioni per le quali la legge prevede espressamente l’esenzione dall’imposta ai sensi dell’art.10 del DPR 633/1972. Si tratta di un codice “Natura” obbligatorio, che consente al Sistema di Interscambio (SDI) di associare il numero fattura alla corretta natura dell’operazione, garantendo un’appropriata gestione delle tasse in Partita IVA.

Specificare il codice N4 garantisce la tracciabilità delle esenzioni e una corretta gestione contabile e fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, contribuendo a evitare errori o sanzioni nei controlli automatici.

Quali sono le operazioni che prevedono l’esenzione IVA N4?

Le operazioni che rientrano nella Natura IVA N4 sono quelle per le quali la legge prevede una specifica esenzione dal pagamento dell’IVA. La base normativa principale è l’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che elenca una serie di operazioni che, per la loro natura o per finalità di interesse pubblico, non sono soggette all’imposta.

Elenco completo delle operazioni soggette al codice IVA N4

Per capire meglio come funziona la fattura elettronica con esenzione IVA N4, ecco qui un elenco completo delle principali categorie di operazioni esenti IVA (soggette al codice IVA N4 esente art 10):

  • Servizi finanziari e assicurativi: Operazioni su concessioni di credito, gestione fondi comuni e pensione, valute estere, azioni, obbligazioni, assicurazione, riassicurazione e vitalizio.
  • Cessione di oro da investimento: Vendita oro per investimento (lingotti, placchette) esente IVA.
  • Attività di giochi e concorsi: Alcune attività di gioco d’azzardo e concorsi a premio esenti.
  • Locazioni e affitti di immobili: Generalmente esenti IVA locazioni/affitti di terreni agricoli, aree non parcheggio senza destinazione edificatoria e fabbricati (incluse pertinenze/mobili al servizio), salvo eccezioni per abitativi di imprese costruttrici/recupero, alloggi sociali/strumentali non trasformabili; locatore può optare per imponibilità.
  • Cessione di fabbricati o porzioni: Vendita immobili esente (escluse specifiche categorie come lusso o nuove costruzioni, salvo opzioni).
  • Prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione: Alcune intermediazioni relative alle operazioni esenti (punti 1-3) sono esenti.
  • Trasporto urbano di persone: Trasporto con veicoli da piazza esente in ambito comunale o tra comuni limitrofi (max 50 km).
  • Trasporto di malati e feriti: Trasporto con veicoli attrezzati esente se erogato da imprese autorizzate/enti Terzo settore non commerciali.
  • Servizio postale universale: Prestazioni/cessioni accessorie del servizio postale universale esenti (escluse condizioni negoziate individualmente).
  • Istruzione ed educazione: Prestazioni relative a insegnamento scolastico/universitario, formazione professionale, educazione infanzia/gioventù.
  • Servizi sanitari e cessioni a scopo sociale: Esenti IVA prestazioni mediche, chirurgiche, odontoiatriche, analisi, diagnosi, cura, riabilitazione (professioni sanitarie) e cessioni organi, sangue, latte umano, plasma (finalità sociale/sanitaria).
  • Prestazioni socio-sanitarie e di assistenza: Esenti IVA assistenza domiciliare/ambulatoriale, in comunità (anziani, disabili, tossicodipendenti, ecc.).

Questo elenco illustra le principali categorie di operazioni che prevedono l’esenzione IVA N4 ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633/72. Tuttavia, data la specificità della normativa, è sempre consigliabile consultare il testo completo o un consulente fiscale per la corretta applicazione del codice IVA N4 alle singole transazioni.

Non solo codice IVA N4: gli altri codici Natura IVA per la fatturazione elettronica

È utile sapere che il codice IVA N4 fa parte di una più ampia categoria di codici che indicano la “Natura” dell’operazione ai fini IVA. Oltre a N4, esistono altri codici Natura IVA che segnalano diverse situazioni particolari, come ad esempio:

Codice IVADescrizione
N1Operazioni escluse dall’applicazione dell’IVA secondo l’articolo 15 del DPR n. 633 del 1972
N2.1Operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto in conformità agli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2Operazioni non soggette ad IVA – casistiche diverse
N3.1Operazioni non imponibili fiscalmente – esportazioni di beni
N3.2Operazioni non imponibili – trasferimenti di beni all’interno dell’Unione europea
N3.3Operazioni non imponibili – vendite dirette verso la Repubblica di San Marino
N3.4Operazioni non imponibili – transazioni equiparate alle esportazioni
N3.5Operazioni non imponibili – acquisti effettuati con dichiarazione d’intento
N3.6Operazioni non imponibili – altre transazioni che non concorrono alla formazione del plafond IVA
N5Regime speciale del margine / Imposta sul valore aggiunto non indicata separatamente in fattura
N6.1Inversione contabile dell’IVA – cessione di materiali di scarto e similari
N6.2Inversione contabile – vendita di oro e argento secondo la legge n. 7 del 2000 e di gioielleria usata ad operatori professionali
N6.3Inversione contabile – contratti di subappalto nel settore delle costruzioni edili
N6.4Inversione contabile – trasferimento di edifici
N6.5Inversione contabile – vendita di telefoni cellulari
N6.6Inversione contabile – vendita di dispositivi elettronici
N6.7Inversione contabile – prestazioni nel settore edile e attività connesse
N6.8Inversione contabile – operazioni nel comparto energetico
N6.9Inversione contabile – altre situazioni di applicazione del reverse charge
N7IVA già versata in un altro Stato membro dell’Ue (servizi di telecomunicazione, radiodiffusione ed elettronici ai sensi dell’art. 7-sexies lett. f, g, e art. 74-sexies del DPR 633/72).

Conoscere la funzione di ciascun codice Natura, incluso l’essenziale codice IVA N4 per le operazioni esenti IVA, è cruciale per una fatturazione elettronica accurata. Ricordiamo che dal 1° aprile 2025 sono in vigore le Specifiche Tecniche versione 1.9 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. Una corretta codifica delle operazioni commerciali ai fini IVA previene errori e sanzioni. In caso di incertezze sull’applicazione del codice appropriato, è sempre consigliabile rivolgersi a un consulente esperto.

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