Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: in questa guida scoprirai cos’è questo tributo, quando devi applicarlo e come assolverlo correttamente. Ti spiegheremo anche le differenze con la marca da bollo tradizionale e come gestire il pagamento in modo semplice e chiaro.
Che cos’è l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e perché è necessaria?
L'imposta di bollo su fatture elettroniche, o marca da bollo, è un’imposta regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 che viene applicata a specifici documenti quando l’IVA non viene addebitata.
L’imposta di bollo è una tassa applicata a specifici documenti quando non viene addebitata l’IVA. Viene utilizzata per mantenere ben organizzato il sistema fiscale ed è necessaria per coprire costi amministrativi.
La differenza principale tra la marca da bollo tradizionale e quella sulle fatture elettroniche è che la prima viene applicata manualmente su ogni documento, mentre il processo della seconda è completamente digitale.
In Italia, l’imposta di bollo risale al 1972. Con L’articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014, è stato imposto l’obbligo di riportare un’annotazione sulle fatture elettroniche soggette a questa imposta. Nel 2024, invece, l’aggiornamento maggiore prevede la possibilità di effettuare un versamento dell’imposta con un nuovo limite massimo di 5,000 €.
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Quando si applica l'imposta di bollo su fatture elettroniche e chi deve pagarla?
L’imposta di bollo su fatture elettroniche viene applicata solamente quando l’IVA non viene addebitata e la fattura elettronica supera il valore di 77,47 €. Per sapere come pagare l'imposta di bollo su fatture elettroniche, è importante seguire le istruzioni specifiche fornite dall'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, tra chi paga l’imposta di bollo su fatture elettroniche ci sono anche i contribuenti in regime forfettario e altre categorie di soggetti (come i professionisti che hanno l’obbligo di emettere fatture per prestazioni sanitarie) che devono emettere fatture elettroniche seguendo le stesse regole riguardanti l’imposta di bollo e l’IVA.
Solamente le operazioni non soggette a IVA o i soggetti dotati di esenzione non sono soggette all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e non ne viene richiesta l’applicazione.
Quando si deve pagare l’imposta di bollo su fatture elettroniche?
Come prima cosa, è giusto specificare che l’importo minimo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è di 2 € e che l’importo del bollo non è soggetto a variazioni legate all’importo della fattura, purchè questa non sia soggetta a IVA e non superi i 77,47 €.
È importante notare che potrebbero verificarsi futuri cambiamenti normativi. Consigliamo quindi di monitorare regolarmente le fonti attendibili, come il sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, per rimanere aggiornati su eventuali variazioni.
Inoltre, in alcuni casi specifici, l’importo dell’imposta di bollo è differente. Ad esempio, per alcune operazioni con documenti pubblici, l’importo è di 16 €. Anche in questi casi, suggeriamo di consultare la documentazione ufficiale per confermare eventuali variazioni.
Come aggiungere il bollo virtuale alle fatture elettroniche
Il bollo, oltre alle fatture cartacee, si può aggiungere in modo virtuale alle fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio. Basterà contrassegnare “Sì” nel campo “Bollo Virtuale” all’interno del tracciato della fattura elettronica. Questo processo deve essere seguito per garantire che l’imposta è stata assolta e sia conforme alle leggi.
Inoltre, nelle fatture elettroniche, è necessario scrivere: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014”.
Per indicare correttamente l’assolvimento dell’imposta di bollo, è necessario utilizzare codici specifici per alcune operazioni. Questi codici sono:
- N2.2: Utilizzato per le operazioni non soggette a IVA ai sensi degli articoli 7-septies del D.P.R. 633/72.
- NB1: Documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni.
- NB2: Documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore.
- NB3: Documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto.
Questi codici devono essere inseriti nel campo "Tipo dato" (2.2.1.16.1) presente nel blocco "Altri dati gestionali" della fattura elettronica. !
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: scadenze di pagamento per il 2024
Vediamo nella tabella le scadenze del trimestre 2024 dell’imposta di bollo su fatture elettroniche 2024:
TRIMESTRE | PERIODO DI RIFERIMENTO | SCADENZA DI PAGAMENTO |
1° Trimestre | 1° gennaio - 31 marzo | 31 maggio 2024 |
2° Trimestre | 1° aprile - 20 giugno | 30 settembre 2024 |
3° Trimestre | 1° luglio - 30 settembre | 30 novembre 2024 (2 dicembre se il 30 novembre cade di sabato) |
4° Trimestre | 1° ottobre - 31 dicembre | 28 febbraio 2025 |
Queste sono le scadenze dell’imposta di bollo su fatture elettroniche in base al periodo di riferimento.
Possibilità di cumulo dei pagamenti per importi inferiori a 5.000 €
Il Decreto n. 73/2022, permette di accumulare i pagamenti con importi inferiori a 5.000 €. Questo vuol dire che il pagamento può essere effettuato insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre entro il 30 settembre, ma solo se durante il primo trimestre l’importo della fattura non supera i 5.000 €.
Invece, se questo importo non viene superato durante i primi due trimestri, il pagamento può essere effettuato entro il 30 novembre direttamente il terzo trimestre.
Per fare un esempio, se un’azienda emette fatture con un’imposta di bollo di 1,000 € nel primo trimestre e di 3.000 € nel secondo, può effettuare un unico pagamento direttamente entro il 20 novembre, poiché l’importo di 5.000 € non è stato superato.
Come pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il pagamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche può sembrare complicato all'inizio, ma se si conoscono tutte le opzioni di pagamento e si seguono i passi giusti, diventa molto più semplice.
Opzioni di pagamento
Ci sono alcune opzioni di pagamento possibili:
- Addebito su IBAN tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”: si può pagare l’imposta di bollo con IBAN tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate semplicemente effettuando l’accesso, per poi selezionare l’opzione di pagamento di bollo, ed infine inserire l’IBAN su cui verrà addebitato l’importo.
- Modello F24 con i codici tributo: se non si vuole pagare l’imposta di bollo tramite Agenzia delle Entrate, è anche possibile utilizzare il modulo F24. I codici da utilizzare sono:
- 2521 - per il primo trimestre
- 2522 - per il secondo trimestre
- 2523 - per il terzo trimestre
- 2524 - per il quarto trimestre
Guida su come compilare il modulo F24
Ecco come compilare un modulo F24 in pochi e semplici passi tramite una guida del software gratuito per fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate:
1. Dati anagrafici: inserisci il codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale del contribuente;
2. Codice fiscale: compila il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” con il codice identificativo che può essere trovato nella sezione “codici identificativi” del sito dell’Agenzia delle Entrate;
3. Anno di riferimento: specifica l’anno di riferimento, utilizzando quattro cifre, dei codici tributo o causali contributo nelle loro colonne;
4. Versamenti periodici: indica il mese di riferimento dei versamenti periodici, indicali nel campo “rateazione/regione/provincia/mese rif.”;
5. Correzione degli errori: dei possibili errori presenti nella compilazione possono portare a un'ulteriore richiesta di pagamento della somma già versata;
6. Periodo d’imposta: se questo periodo non coincide con l’anno appena trascorso, barra la casella e indica nella sezione “anno di riferimento” il primo dei due anni coinvolti;
7. Indicazione degli importi: gli importi vanno indicati con due cifre decimali, anche se sono pari a zero (52,00 €);
8. Arrotondamento: arrotonda la seconda cifra decimale utilizzando questo metodo: se la terza cifra corrisponde o supera il numero 5, la cifra va arrotondata per eccesso, mentre se la cifra è inferiore a 5, va arrotondata per difetto;
9. Conversione delle Sanzioni: a partire dal primo giorno del 2002, le sanzioni espresse in lire verranno tradotte in euro;
10. Pagamenti in un’unica soluzione: Se gli importi sono pagati in un’unica soluzione, dovrai indicare 0101 nella colonna “rateazione/regione/provincia/mese rif.” della sezione “Erario”, e “rateazione/mese rif.” che potrai trovare nelle sezioni “Regioni” e “IMU e altri tributi locali”;
11. Codici e Causali: l’elenco dei codici e causali puoi trovarlo sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
12. Modelli prestampati: i modelli con codice tributo prestampati per effettuare i versamenti più frequenti potrai trovarli presso banche, uffici postali e agenti della riscossione.
Alternative
Se preferisci, puoi sempre considerare delle alternative. Per esempio, puoi affidarti a un commercialista oppure a un intermediario. Per farlo, ti basterà dare il permesso, e potranno accedere al portale direttamente per conto tuo per effettuare l’invio della fattura elettronica.
Verifica e correzione dell’imposta di bollo
Esistono due elenchi che possono essere utilizzati per svolgere questa funzione: l’elenco A e l’elenco B. Vediamoli nel dettaglio:
- L’elenco A contiene tutte le fatture identificate dall’Agenzia delle Entrate come conformi alle normative, e che non richiedono nessuna ulteriore azione del contribuente.
- L’elenco B, invece, contiene tutte le fatture identificate dall’Agenzia delle Entrate come non conformi, e che richiedono quindi ulteriori azioni da parte del contribuente.
Come apportare modifiche all’elenco B prima della scadenza
Per apportare modifiche all’elenco, basta seguire questi passaggi:
- Accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” utilizzando le credenziali corrette.
- Consultare l’elenco delle fatture. Questo passaggio dovrà sempre essere fatto entro il quindicesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre.
- Modificare l’elenco specificando quali fatture non rispettano ciò che viene richiesto per la corretta applicazione dell’imposta. Le modifiche devono obbligatoriamente essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Imposta di bollo: sanzioni e ravvedimento operoso per pagamenti in ritardo
In caso di un mancato pagamento o di un pagamento dell’imposta in ritardo, si applicano sanzioni pari al 30% dell’importo non versato. Tuttavia, la sanzione prevista viene ridotta al 15% nel caso di versamento non pagato con ritardo superiore a 90 giorni.
Uso del ravvedimento operoso per ridurre sanzioni
I contribuenti possono scegliere di regolarizzare la propria posizione fiscale, ottenendo il beneficio di una sanzione ridotta. Questo processo, che include il calcolo del ravvedimento per l’imposta di bollo su fatture elettroniche, viene chiamato ravvedimento operoso. Le sanzioni ridotte grazie al ravvedimento imposta di bollo su fatture elettroniche variano a seconda del tempo trascorso dalla scadenza del pagamento.
Le sanzioni ridotte sono queste:
- Entro 30 giorni: Sanzione ridotta ad 1/10.
- Entro 90 giorni: Sanzione ridotta ad 1/9.
- Entro un anno: Sanzione ridotta ad 1/8.
- Entro due anni: Sanzione ridotta ad 1/7.
- Oltre due anni: Sanzione ridotta ad 1/6.
Codici tributo per sanzioni e interessi
Per il pagamento delle sanzioni e degli interessi vengono utilizzati dei codici tributo:
- 2525 - Per il pagamento delle sanzioni sull’imposta di bollo.
- 2526 - Per il pagamento degli interessi.
Fattura elettronica e regime forfettario: come gestire l’imposta di bollo
L’imposta viene applicata anche ai contribuenti in regime forfettario, con un valore di 2 € sulle fatture emesse con importo superiore a 77,47 €.
L’imposta di bollo si può addebitare al cliente. Quando questo succede, l’importo di 2 € deve essere indicato nella fattura con la seguente dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014”.
Calcolo del reddito imponibile
L’imposta di bollo addebitata ai clienti serve a determinare il reddito dei contribuenti in regime forfettario. L’importo dell’imposta di bollo su fatture elettroniche forfettari per i contribuenti in regime forfettario rientra nella sezione “ricavo o compenso” dell’agenzia delle entrate, e per questo motivo concorre al calcolo del reddito del professionista.
Imposta di bollo: esempi pratici di compilazione e casi particolari
In una fattura corretta con il bollo virtuale sarà indicato il bollo nel corrispettivo campo nel file XML e il suo pagamento tramite modello F24. Ecco gli esempi dell'Agenzia delle Entrate:
Per illustrare, immaginiamo il seguente scenario.
Un consulente in Italia emette una fattura elettronica di 150 euro (non soggetta a IVA) a un cliente nel marzo 2024. La fattura è corretta se:
- Il consulente imposta “Bollo Virtuale” su “Sì”;
- Aggiungono “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014.”
- Inseriscono 2521 per il primo trimestre;
- Nel campo “Importo a debito versato” vengono inseriti 2 euro;
- L'anno di riferimento è impostato al 2024.
Questo è conforme e non richiede correzioni.
Una fattura sbagliata non mostra la presenza del bollo e risulta quindi sbagliata nei confronti delle normative. Gli esempi più comuni di fattura sbagliata sono l’omissione del bollo virtuale e informazioni sbagliate nel modulo F24.
Prendiamo ad esempio un architetto che emette una fattura elettronica di 100 euro (non soggetta a IVA) nel febbraio 2024, ma commette due errori:
- Il campo “Bollo Virtuale” è lasciato vuoto, quindi l'imposta di bollo non viene segnata come pagata;
- Si utilizza erroneamente il 2523 (terzo trimestre) invece del 2521;
- L'anno di riferimento è inserito come 2023 anziché 2024.
Questi errori significano che la fattura non è conforme e che l'architetto riceverà un avviso di conformità.
Impatto fiscale del bollo nei regimi forfettari
Per quanto riguarda i regimi forfettari, il bollo rappresenta invece un costo aggiuntivo che può essere addebitato al cliente e che deve essere chiaramente indicato nella fattura elettronica forfettaria. Il bollo viene considerato un costo per chi ha emesso la fattura essendo non deducibile dal reddito imponibile.
Domande frequenti
Quando si paga l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?
In caso di fatture elettroniche, l’imposta di bollo viene pagata trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo.
Chi deve pagare l’imposta di bollo? Emittente o cliente?
In genere, il pagamento dell'imposta di bollo è responsabilità dell'emittente della fattura. L'emittente può trasferire l'obbligo dell'imposta di bollo al cliente, ma la responsabilità finale spetta all'emittente.
Come si paga l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?
L’imposta può essere pagata tramite il modello F24 o dal portale “Fatture e Corrispettivi”, che può essere trovato nel sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
Dove si paga l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato online, ma se si preferisce, può anche essere pagato presso banche o poste.
Cosa succede se si dimentica di inserire l’imposta di bollo in fattura?
In questo caso, l'Agenzia delle Entrate richiederà il pagamento dell’imposta. Invece, in caso di mancato pagamento, sono previste delle sanzioni con importi vari.
Come si corregge una fattura elettronica senza imposta di bollo?
Per correggere un’imposta di bollo, si può emettere una nota di credito per deviare la fattura sbagliata, per poi emetterne una corretta. In alternativa, si può sistemare la situazione pagando l’imposta direttamente tramite il modello F24.
L’imposta di bollo si applica alle fatture elettroniche emesse in regime forfettario?
L’imposta di bollo viene applicata anche alle fatture elettroniche emesse in regime forfettario, qualora l’importo superi i 77,47 € e non sia soggetto a IVA.
Esistono casi in cui l’imposta di bollo non si applica alle fatture elettroniche?
L’imposta di bollo non viene applicata alle fatture elettroniche in due casi: le fatture elettroniche che riguardano operazioni soggette a IV e le fatture che presentano un importo inferiore a 77,47 €.
Cosa fare se il cliente si rifiuta di pagare l’imposta di bollo?
Se il cliente dovesse rifiutarsi di pagare l’imposta, l’emittente sarebbe comunque costretto a versarla, e sarebbe responsabile del pagamento.
Come si recupera l’imposta di bollo pagata erroneamente?
Per recuperare l’imposta di bollo, si può presentare una richiesta cartacea specifica per il rimborso all’Agenzia delle Entrate. Questa richiesta deve essere effettuata entro tre anni dalla data del pagamento.
È possibile emettere una nota di credito per l’imposta di bollo?
Sì, può essere fatto. Se si vuole emettere una nota di credito per correggere un eventuale errore, devono essere presenti la motivazione di questa fattura e l’errore commesso.
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