Il gruppo IVA è uno strumento introdotto nell’ordinamento italiano per semplificare la gestione dell’imposta sul valore aggiunto tra società appartenenti allo stesso gruppo economico. In questo articolo scopriremo nel dettaglio di cosa si tratta, quali sono i requisiti per la costituzione e infine vedremo un esempio pratico con i relativi vantaggi operativi.
Gruppo IVA: significato e definizione
Si tratta di un regime introdotto con la Legge di bilancio 2017 e regolamentato dall’art. 70-bis e seguenti del D.P.R. 633/1972, di cui si dà attuazione con il D.M. 6 aprile 2018.
Questo istituto italiano recepisce la Direttiva 2006/112/CE dell’Unione Europea, che consente agli Stati membri di trattare come unico contribuente le entità economiche tra loro strettamente collegate.
Il gruppo IVA si basa quindi sul principio di unitarietà fiscale. Tutte le società che ne fanno parte vengono considerate, ai fini IVA, come un solo soggetto. Gli obiettivi principali sono tre: semplificare gli adempimenti IVA, garantire la neutralità e ottimizzare la gestione finanziaria.
Questo comporta che le operazioni interne tra le società del gruppo siano soggette a esenzione IVA, poiché si ritiene che l’imposta possa applicarsi solo nei confronti di soggetti esterni, distinti dal gruppo.
Scopri il nostro conto businessIVA di gruppo: funzionamento e principi base
L’IVA di gruppo non va confusa con il consolidato fiscale, anche se entrambi hanno l’obiettivo di semplificare i rapporti fiscali interni. Mentre il consolidato riguarda l’imposta sul reddito (IRES), l’IVA di gruppo si concentra esclusivamente sull’imposta indiretta (IVA), unificando la posizione fiscale delle società partecipanti.
In pratica, ogni membro del gruppo perde la propria autonomia ai fini IVA e confluisce in una partita IVA di gruppo, intestata alla società controllante. Questa figura assume il ruolo di “rappresentante del gruppo”, responsabile della gestione, delle dichiarazioni e dei versamenti.
Le transazioni verso l’esterno vengono gestite dal rappresentante unico, che effettua la liquidazione e il versamento complessivo.
Questo sistema permette una compensazione automatica dei crediti e dei debiti IVA tra le imprese partecipanti, migliorando la gestione della liquidità. Inoltre, gli adempimenti periodici (registri, comunicazioni e appuntamenti col fisco) si riducono a un’unica posizione, semplificando la contabilità.
Differenza tra gruppo IVA e IVA di gruppo
Nel diritto europeo, l’“IVA di gruppo” indica genericamente la possibilità di considerare più soggetti come un solo contribuente; in Italia, invece, la denominazione ufficiale prevista dal D.P.R. 633/1972 è gruppo IVA.
La differenza normativa è che il gruppo IVA rappresenta una nuova entità fiscale che sostituisce completamente i singoli membri ai fini dell’imposta, mentre l’“IVA di gruppo” (in senso tecnico-contabile) può indicare sistemi interni di compensazione o reporting consolidato.
Dal punto di vista operativo, questo comporta anche l’unificazione di registri e documenti: i membri devono aggiornare i propri libri degli inventari, uniformare la numerazione delle fatture e coordinarsi nella gestione delle note di variazione.
Scopri il servizio di fatturazione gratuitoRequisiti per la costituzione del gruppo IVA
La costituzione di un gruppo IVA è possibile solo quando tra le società esistono vincoli finanziari, economici e organizzativi, come previsto dall’art. 70-ter del D.P.R. 633/1972.
Questo significa che le società devono essere effettivamente parte di un unico gruppo imprenditoriale.
Vediamo i requisiti principali:
- Vincolo finanziario, la società controllante deve detenere almeno il 50% dei diritti di voto o del capitale delle altre imprese aderenti.
- Vincolo economico, le società devono svolgere attività dello stesso settore o strettamente complementari.
- Vincolo organizzativo, deve esserci una direzione comune o un coordinamento centrale.
Possono aderire al gruppo IVA in Italia solo i soggetti passivi stabiliti nel Paese. Sono quindi escluse le società estere senza stabile organizzazione nel territorio nazionale, anche se controllate da un soggetto italiano.
Per aderire, è necessario esercitare l’opzione attraverso il modello AGI/1, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione apposita, entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di validità. L’opzione ha durata minima di tre anni e si rinnova automaticamente, salvo revoca.
La revoca o l’uscita di una società dal gruppo può avvenire solo in presenza di variazioni nei requisiti o a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni).
Partita IVA di gruppo: cos’è e come funziona
Si tratta di una posizione IVA unificata assegnata alla società capogruppo, che agisce come unico soggetto passivo d’imposta per tutte le società aderenti.
Questo codice identifica il gruppo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che riconosce la società controllante come responsabile della liquidazione, della dichiarazione annuale e del versamento complessivo dell’imposta.
Le società aderenti al gruppo, pur mantenendo autonomia giuridica, perdono la soggettività fiscale ai fini IVA, evitando quindi la fatturazione interna tra membri. Le uniche transazioni rilevanti restano quelle effettuate con soggetti esterni al gruppo.
La società capogruppo, titolare della partita IVA di gruppo, è obbligata a registrare tutte le operazioni in scritture contabili uniche, integrando i dati provenienti dalle altre società del gruppo.
Scopri di più su FinomFattura elettronica nel gruppo IVA
Le operazioni infragruppo non richiedono emissione di fattura elettronica, ma devono essere annotate nei registri interni inserendo riferimenti ai documenti che ne attestano l’operazione.
Quando invece una società del gruppo opera con soggetti esterni, la fattura elettronica deve essere inviata tramite SDI, indicando la partita IVA del gruppo seguita dal codice fiscale del singolo partecipante al gruppo a cui l’operazione è riferibile.
Ecco un esempio pratico di compilazione:
- Cedente/Prestatore: Gruppo IVA ALPHA – Partita IVA 12345678901
- Rappresentato da: Società ALPHA SRL
- Cliente: Società BETA SRL
- Imponibile: 10.000 €
- IVA (22%): 2.200 €
- Totale fattura: 12.200 €
Il documento viene conservato digitalmente e archiviato in modo condiviso per garantire la tracciabilità per dieci anni, con onere che si può accentrare in capo alla capogruppo.
L’Agenzia delle Entrate continua a potenziare i controlli automatizzati attraverso l’incrocio dei dati di fatturazione elettronica e delle liquidazioni periodiche, per favorire coerenza e riduzione degli errori per i gruppi.
Gruppo IVA: un esempio pratico
Per comprendere meglio il funzionamento, vediamo un esempio di gruppo IVA concreto.
Immagina tre società — ALPHA SRL, BETA SRL e GAMMA SRL — appartenenti allo stesso gruppo IVA. ALPHA detiene il 100% delle quote di BETA e il 70% di GAMMA, e decide di costituire il gruppo IVA con effetto dal 1° gennaio 2025.
Lo scenario operativo è il seguente:
- ALPHA vende beni a BETA per 50.000 € e a GAMMA per 30.000 €.
- GAMMA presta servizi a BETA per 10.000 €.
- BETA vende a un cliente esterno per 100.000 €, con IVA al 22%.
Le operazioni interne (tra ALPHA, BETA e GAMMA) non generano IVA né obbligo di fatturazione elettronica, ma vengono annotate nei registri interni.
L’unica operazione imponibile è quella tra BETA e il cliente esterno: l’IVA di 22.000 € confluisce nella liquidazione unica del gruppo, gestita da ALPHA in qualità di rappresentante.
Nella dichiarazione annuale, ALPHA indicherà un‘IVA a debito totale di 22.000 €, crediti infragruppo a 0 € (neutralizzati) e dunque un versamento totale di 22.000 €.
In questo modo il gruppo beneficia di una gestione centralizzata e trasparente, con un’unica dichiarazione e senza compensazioni interne. Dunque il sistema elimina fatturazioni interne e ottimizza la gestione finanziaria, semplificando la contabilità, gli adempimenti e la gestione del cash flow.
Vantaggi e svantaggi del gruppo IVA
Come ogni regime fiscale, anche il gruppo IVA presenta benefici e limiti che vanno valutati attentamente con il proprio commercialista prima di aderire.
I vantaggi principali:
- Compensazione automatica dei crediti e dei debiti IVA tra le società partecipanti.
- Riduzione degli adempimenti fiscali (un’unica dichiarazione e un’unica liquidazione).
- Migliore gestione della liquidità, grazie al versamento cumulativo.
- Eliminazione delle fatture infragruppo, che semplifica notevolmente la contabilità.
Gli svantaggi da considerare invece sono:
- Rigidità dell’adesione con il vincolo minimo di tre anni che non consente uscite anticipate, salvo casi eccezionali.
- Responsabilità solidale della società capogruppo che risponde per tutti i debiti IVA del gruppo.
- Perdita di autonomia dato che le società aderenti non possono più operare singolarmente ai fini IVA.
La costituzione del gruppo IVA conviene soprattutto quando le società appartengono a un gruppo omogeneo e realizzano numerose operazioni interne. In questi casi, la riduzione degli adempimenti e la gestione unificata dell’imposta compensano ampiamente i vincoli e la responsabilità solidale.
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