Commercio elettronico diretto ed indiretto: quale è la differenza
Quando parliamo dei siti e-commerce, dobbiamo innanzitutto fare una distinzione tra “Commercio elettronico diretto” e “commercio elettronico indiretto”.
- Per commercio elettronico diretto intendiamo la vendita di beni e servizi come: software, immagini, libri in formato digitale, musica, etc. Facciamo quindi riferimento a tutti i prodotti/servizi immateriali che ai fini IVA vengono considerati come “prestazioni di servizi”.
- Per commercio elettronico indiretto intendiamo invece la vendita tramite internet di beni fisici che sono destinati ad essere consegnati materialmente.
A queste due tipologie di commercio online, corrispondono diverse regole in tema di fatturazione elettronica.
Commercio elettronico diretto e fatturazione elettronica
La normativa italiana prevede che tutti i beni immateriali che fanno parte delle prestazioni di servizi siano soggetti all’obbligo di emissione di fattura quando richiesta dal cliente. Dal 1° gennaio 2019 deve essere elettronica ed inviata tramite Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. In tutti gli altri casi l’esercente ha l’obbligo di tenere il registro dei corrispettivi.
Commercio elettronico indiretto e fatturazione elettronica
La vendita di beni fisici tramite e-commerce è esonerata dall’obbligo di emissione di fattura, a meno che non venga richiesta dal cliente oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Quando l’acquirente è un imprenditore che acquista il bene in attuazione della sua attività imprenditoriale, è obbligato a richiedere l’emissione della fattura.
Quando l’e-commerce deve emettere fattura, questa, dal 1° gennaio 2019, è necessariamente elettronica in formato XML e deve essere inviata utilizzando il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
Per far ciò, è necessario che nel sito web del negozio elettronico sia possibile accedere ad un’area dedicata dove il cliente possa richiedere la fattura, inserire i dati necessari per la fatturazione e successivamente scaricare la fattura.
Nel caso invece che l’e-Commerce non sia tenuto ad emettere fattura, lo stesso ha comunque l’obbligo di annotare i dati delle operazioni, Iva compresa, nel registro dei corrispettivi.
E-commerce: fatturazione elettronica o cartacea?
Oltre a tutto ciò, a partire dal 1° luglio 2022, data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari, anche le imprese di e-commerce in regime forfettario che abbiano percepito nell'anno precedente ricavi superiori a 25.000 euro potranno emettere fatture solo in formato digitale (ne abbiamo parlato meglio qui).
Tutti i contribuenti con ricavi inferiori a 25.000 euro possono continuare a emettere fatture cartacee fino al 31 dicembre 2023.
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