DECISIONI ABF INADEMPIUTE / CON MANCATA COOPERAZIONE

Sussiste inadempimento quando l'intermediario:

  • non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario

  • non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte

  • non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte

Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti cas:

  • ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso

  • mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio

  • mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari

Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF.