Il bonus POS è in arrivo, vediamo insieme come funziona e come richiederlo.

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Il bonus POS è in arrivo, vediamo insieme come funziona e come richiederlo.

Molte volte, nei nostri articoli, abbiamo parlato di come i pagamenti digitali, anche in piena fase pandemica, si stiano consolidando sempre più tra le abitudini degli italiani.

Il prossimo primo luglio sarà una data fondamentale proprio in riferimento al processo di digitalizzazione dei pagamenti (e alla conseguente lotta all’evasione).

In questa data, infatti, scatta l’obbligo del POS per tutte le transazioni tra titolari di partita IVA e consumatori finali, così come previsto dal decreto legge 124/2019, meglio noto come “Decreto fiscale 2020”.

In questo post ci concentreremo sul funzionamento del cosiddetto “Bonus POS”, pari al 30% e che proprio dal primo luglio verrà riconosciuto ai titolari di partita IVA, con ricavi o compensi fino a 400.000 euro.

Cos’è il Bonus POS

Il Bonus Pos è un credito d'imposta sulle commissioni pagate per l’utilizzo del “POS” da parte degli esercenti attività di impresa, arti e professioni.

Più specificatamente, questa agevolazione opera nella misura del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate.

L’obiettivo, dunque, è quello di incentivare il pagamento di beni e servizi attraverso strumenti tracciabili.

La norma che prevede il Bonus POS, infatti, va di pari passo con quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legge 124/2019, il quale dispone che, sempre a partire dal 1° luglio 2020 “E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 2000 euro". Soglia che scenderà  a 1000 euro a partire dal 1° gennaio 2022.

A chi spetta e da quando

Il Bonus Pos è previsto in favore degli esercenti un'attività d'impresa, arte o professione. Questo, come specificato dal comma 2 dell'art. 22 del Decreto fiscale 2020, spetta per le commissioni dovute in relazione alla cessione di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020 purché i ricavi e i compensi relativi all'anno d'imposta precedente non superino i 400.000 euro.

Come si beneficia del Bonus POS

Il credito d'imposta del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni elettroniche, si può utilizzare esclusivamente in compensazione a partire dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui matura il credito e in quelle dei periodi d'imposta successivi, fino a quello in cui non se ne termina l'utilizzo.

Nella dichiarazione del 2021, relativa al periodo d'imposta in corso, sarà necessario indicare un apposito codice, dedicato al "credito d'imposta", per indicare l'importo del credito spettante.

È importante sapere che il Bonus Pos non contribuisce alla formazione del reddito ai fini delle relative imposte così come non concorre a formare il valore della produzione ai fini IRAP.

In cosa consiste l’obbligo di conservazione documenti relativi a commissioni

I soggetti beneficiari di questo credito di imposta devono conservare tutti i documenti relativi alle commissioni addebitate dalla banca per le transazioni eseguite con strumenti di pagamento elettronici per 10 anni (decorrenti dall'anno in cui il credito d'imposta è stato utilizzato) e metterli a disposizione degli organi dell'amministrazione finanziaria, in caso di loro richiesta.

Qual è il ruolo delle banche e i controlli dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 22 del Decreto fiscale ritaglia un ruolo importantissimo e su misura per le banche.

Queste, infatti, sono tenute a comunicare all’Agenzia delle entrate, il totale delle commissioni addebitate all’esercente. In tal modo, l’Agenzia delle entrate è nella condizione di poter verificare il legittimo utilizzo del credito d’imposta da parte del soggetto beneficiario.

A tal proposito, con il provvedimento datato 29 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha reso noto i dati da comunicare, quali:

·       codice fiscale dell’esercente;

·       mese e anno di addebito;

·       numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;

·       numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;

·       importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;

·       l’ammontare dei costi fissi periodici che comprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

In previsione di ciò, la trasmissione deve essere effettuata tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

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Inoltre, le stesse banche sono tenute a comunicare agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.

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