Gli interessi di mora sono somme aggiuntive dovute in caso di pagamento oltre la scadenza stabilita e hanno lo scopo di compensare il creditore per il ritardo. Scopri come si calcolano e quando possono essere applicati.

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Cosa sono gli interessi di mora e quando si applicano?

Gli interessi di mora si applicano quando un pagamento viene effettuato in ritardo rispetto alla scadenza prevista, generando un costo aggiuntivo a carico del debitore. Servono a compensare il creditore per il ritardo e si applicano automaticamente, salvo accordi diversi.

Riguardano le transazioni tra imprese o con la Pubblica Amministrazione e sono disciplinati dal D.Lgs. 231/2002, aggiornato dal D.Lgs. 192/2012. In contabilità semplificata vanno registrati nel modo corretto e inclusi nel reddito imponibile.

Gli interessi di mora si distinguono da quelli legali, stabiliti dalla legge quando non ci sono accordi specifici, e da quelli convenzionali, che le parti definiscono liberamente nel contratto.

Decorrenza e attivazione degli interessi moratori

Se nel contratto è indicata con precisione la data di scadenza del pagamento, gli interessi di mora scattano automaticamente e non serve inviare un sollecito. Se, invece, la scadenza non è chiara, il creditore può inviare una PEC o una raccomandata per richiedere il pagamento e specificare entro quando va effettuato.

Le parti possono stabilire dei termini di pagamento diversi, ma nei rapporti tra professionisti, la Legge 81/2017 prevede che non possano superare i 60 giorni, a meno che non ci siano motivazioni particolari messe per iscritto.

Calcolo degli interessi di mora: metodi e formule

Gli interessi di mora si calcolano utilizzando la seguente formula:

I = debito non pagato × tasso annuo × (numero di giorni di ritardo / 365)

Per le transazioni commerciali, il tasso di mora è stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2002. Esso prevede che il valore sia composto dal tasso di riferimento BCE (Banca Centrale Europea) in vigore, maggiorato di 8 punti percentuali. Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2025, il MEF ha comunicato un tasso di riferimento del 3,15%, per un tasso di mora complessivo pari all’11,15%.

Esempio pratico

Supponiamo che una fattura da 100.000 €, con scadenza il 29 gennaio 2025, venga saldata solo il 15 maggio, con 106 giorni di ritardo. Applicando il tasso di mora dell’11,15%, si ottiene: 100.000 × 0,1115 × 106 / 365 = 3.238,08 € di interessi.

Interessi di mora e IVA: trattamento fiscale

Gli interessi di mora non rientrano nella base imponibile IVA, come previsto dall’art. 15 del DPR 633/1972, in quanto sono somme accessorie legate a un inadempimento. Anche se vanno documentate, non generano IVA né concorrono al volume d’affari.

In caso di reverse charge o di acconti già versati, il trattamento non cambia: gli interessi si calcolano solo sull’importo residuo e restano esclusi dall’imposta.

Fattura per interessi di mora: obblighi e modelli

La fattura per interessi di mora non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata per documentare in modo chiaro il credito maturato in caso di ritardo nei pagamenti. Di solito viene emessa dopo che il saldo è stato ricevuto in ritardo o in seguito a una comunicazione formale inviata al debitore.

Cosa indicare nella fattura

Una fattura per interessi moratori deve contenere:

  • Dati del creditore e del debitore;
  • Riferimento alla fattura originaria;
  • Importo degli interessi;
  • Tasso applicato e giorni di ritardo;
  • Dicitura che esclude l’IVA.

Fac simile fattura interessi di mora

Oggetto: Interessi di mora su fattura n. 25/2025 del 30/11/2024

Importo fattura: 100.000,00 €

Scadenza: 29/01/2025 – Pagamento: 15/05/2025

Giorni di ritardo: 106 – Tasso applicato: 11,15% annuo

Totale interessi: 3.238,08 €

Nota: Operazione non soggetta a IVA – Art. 15 DPR 633/72

Tra gli errori più comuni ci sono l’assenza del riferimento alla fattura originaria, l’applicazione indebita dell’IVA e l’uso di tassi non aggiornati.

Interessi di mora nelle transazioni speciali e nella fattura elettronica

In alcuni settori, come quello agroalimentare, la normativa prevede dei tassi di mora maggiorati. Secondo l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 198/2021, per le transazioni relative a prodotti agricoli e alimentari si applica un aumento di 4 punti percentuali rispetto al tasso di mora standard.

Ciò significa che, se il tasso base è pari all’11,15% (dato da tasso BCE + 8%), per queste transazioni il tasso applicabile sale a 15,15%, rafforzando la tutela di fornitori spesso soggetti a ritardi nei pagamenti.

Nel caso della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione, la tracciabilità delle date di emissione, ricezione e accettazione facilita l’individuazione del momento in cui iniziano a maturare gli interessi di mora.

Chi utilizza il registro dei corrispettivi, come i commercianti al dettaglio, raramente applica questa tipologia di interessi. Tuttavia, se vengono emesse delle fatture verso clienti professionali o aziende, è fondamentale distinguere le vendite immediate da quelle differite, che possono, invece, generare degli interessi in caso di ritardo.

Domande frequenti (FAQ)

Come calcolare gli interessi di mora per omessi versamenti fiscali?

Per calcolare gli interessi di mora su omessi versamenti fiscali, si applica il tasso di interesse legale in vigore al momento del ritardo (nel 2025 è del 2%), moltiplicato per l’importo dovuto e per i giorni di ritardo. Si divide poi il risultato per 365, anche in caso di anni bisestili, come stabilito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 296/E del 14/07/2008.

Che interessi di mora si applicano sui contributi dei dipendenti?

Sugli omessi o ritardati versamenti dei contributi previdenziali dei dipendenti si applicano gli interessi di mora al tasso determinato annualmente dall’INPS.

Come calcolare gli interessi di mora in presenza di acconti versati?

In presenza di acconti già versati, gli interessi di mora si calcolano solo sulla parte residua dell’importo non pagato. La formula resta invariata, ma l’importo su cui applicare il tasso è ridotto, tenendo conto di quanto già incassato.

Come calcolare gli interessi di mora sui pagamenti rateali?

Nel caso di pagamenti rateali, gli interessi di mora si calcolano solo sulle rate scadute e non pagate, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna.

Come calcolare gli interessi di mora per ritardo nella risoluzione di un contratto di affitto?

Se il contratto di affitto prevede degli importi da versare in caso di risoluzione anticipata, gli interessi di mora si calcolano sull’importo non pagato nei tempi previsti, usando il tasso legale o quello stabilito nel contratto.

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