Il codice IVA N6.7 fa parte dei codici “natura operazione” della e serve a indicare le operazioni soggette al reverse charge. In questa guida vedremo in modo chiaro cos’è questo identificativo, quando si utilizza e come inserirlo correttamente in fattura.
Cosa significa il codice IVA N6.7?
Il codice IVA N6.7 viene utilizzato nella fatturazione elettronica per indicare le operazioni soggette a reverse charge. Nel tracciato XML della FatturaPA, va inserito nel campo <Natura> per segnalare che la transazione non rientra nel regime IVA ordinario.
Questo codice si applica, in particolare, ai servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, per i quali è previsto il meccanismo dell’inversione contabile interna.
L’identificativo rientra tra le sottocategorie introdotte dall’Agenzia delle Entrate per rendere più chiara e dettagliata la classificazione delle operazioni comunicate al Sistema di Interscambio. In particolare, fa parte della macro-categoria “Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi”.
Scopri il nostro conto businessCodice IVA N6.7 e reverse charge: significato e logica fiscale
Il codice IVA N6.7 è legato al meccanismo del reverse charge previsto dall’art. 17 del DPR 633/1972. Con questo sistema, l’obbligo di versare l’IVA non ricade sul fornitore, ma sul cliente che riceve il servizio.
Quando un’impresa o un professionista riceve una fattura con codice N6.7, deve integrare l’imposta e registrarla sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti. In questo modo, l’operazione risulta neutrale ai fini IVA, poiché l’imposta viene versata e detratta nello stesso momento.
Il reverse charge serve a prevenire la doppia imposizione e a contrastare l’evasione fiscale, in particolare nei rapporti con i fornitori esteri o nei settori più a rischio, come quello edile.
Quando si usa il codice IVA N6.7?
Il codice IVA N6.7 si utilizza nelle fatture elettroniche relative a prestazioni di servizi interne soggette al meccanismo del reverse charge, come previsto dall’art. 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR 633/1972. Si applica, quindi, a operazioni tra soggetti passivi italiani nel comparto edile, ad esempio per posa in opera, installazione di impianti elettrici o idraulici, lavori di tinteggiatura, demolizione di edifici e altri interventi di completamento.
Questo codice non va usato per i servizi ricevuti da fornitori esteri (Ue o extra-Ue). In tali casi si applica una procedura diversa: il committente italiano deve emettere un documento di tipo autofattura elettronica (codice TD17) per integrare l’imposta in Italia, secondo il meccanismo del reverse charge esterno.
Per i servizi digitali B2B come Google Ads, Meta, Canva o Zoom, infatti, non si utilizza il codice N6.7, ma altri codici natura IVA:
- N6.9 per “inversione contabile – altri casi”
- N7 per “IVA assolta in altro Stato UE”, ai sensi degli artt. 7-sexies e 74-sexies del DPR 633/1972
Codice IVA N6.7 fattura elettronica: compilazione e tracciato XML
Quando si emette una fattura elettronica con codice IVA N6.7 è importante compilare con precisione tutti i campi del tracciato XML, per evitare che il documento venga scartato dal Sistema di Interscambio (SdI).
Il codice N6.7 va indicato nel campo <Natura> della sezione dedicata ai dati IVA, in sostituzione dell’aliquota (<AliquotaIVA> sarà valorizzata a 0.00). In questo modo, il sistema riconosce automaticamente che si tratta di un’operazione soggetta a reverse charge interno e che l’imposta non deve essere addebitata dal fornitore, ma assolta dal committente.
Per quanto riguarda gli importi, va inserito l’imponibile nel campo <ImponibileImporto>, mentre il campo <Aliquota> può essere indicato con il valore 0.00 o lasciato vuoto, in base alla versione del tracciato XML utilizzata. Anche il campo <Imposta> va valorizzato di conseguenza (zero), poiché l’IVA sarà assolta dal committente tramite integrazione.
Nel corpo della fattura è consigliabile inserire una breve descrizione dell’operazione accompagnata dal riferimento normativo, ad esempio: “Operazione soggetta a inversione contabile ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/1972 – Codice IVA N6.7”.
Differenza tra codice IVA N6.3 e N6.7
I codici IVA N6.3 e N6.7 spesso creano una certa confusione, perché entrambi riguardano delle operazioni soggette a reverse charge, anche se vengono utilizzati in contesti diversi.
Il codice N6.3 si applica, infatti, alle prestazioni in subappalto nel settore edile, come i lavori di costruzione, manutenzione o di ristrutturazione affidati a imprese subappaltatrici. Ecco le differenze da evidenziare:
| Caratteristica | N6.3 | N6.7 |
| Ambito | Subappalto nel settore edile | Pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento edifici |
| Tipo di rapporto | Subappalto (appaltatore → subappaltatore) | Anche prestazione diretta (ma se c’è subappalto si usa N6.3) |
| Esempio pratico | Impresa edile principale affida lavori di muratura a subappaltatore | Azienda commissiona pulizie, installazione impianti o demolizione |
| Norma di riferimento | Art. 17, comma 6, lett. a) del DPR 633/1972 | Art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/1972 |
Per individuare il codice corretto è fondamentale valutare con attenzione la natura del rapporto contrattuale e il tipo di servizio effettivamente svolto. In caso di dubbi, è sempre meglio chiedere conferma al proprio commercialista, così da evitare errori di compilazione o potenziali scarti del file XML da parte del Sistema di Interscambio (SdI).
Scopri di più su FinomCodice natura IVA N6.7 e rapporto con altri codici “N”
Il codice natura IVA N6.7 appartiene alla famiglia dei codici “N”, introdotti dall’Agenzia delle Entrate con l’obiettivo di classificare con precisione le operazioni non soggette a IVA ordinaria.
Questi identificativi, da inserire nella fattura elettronica, servono a specificare la natura dell’operazione: se è esente, non imponibile, esclusa o soggetta a inversione contabile. Per esempio, il codice IVA N4 identifica le operazioni esenti IVA, come quelle sanitarie o finanziarie.
La classificazione completa è la seguente:
- N1 - Operazioni escluse ex art. 15 del DPR 633/72
- N2.1 - Operazioni non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
- N2.2 - Operazioni non soggette per altri casi
- N3.1 - Operazioni non imponibili per esportazioni
- N3.2 - Operazioni non imponibili per cessioni intracomunitarie
- N3.3 - Operazioni non imponibili verso San Marino
- N3.4 - Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
- N3.5 - Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento
- N3.6 - Altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond
- N4 - Operazioni esenti
- N5 - Operazioni in regime del margine / IVA non esposta in fattura
- N6.1 - Inversione contabile per cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.2 - Inversione contabile per cessione di oro e argento puro
- N6.3 - Inversione contabile per subappalto nel settore edile
- N6.4 - Inversione contabile per cessione di fabbricati
- N6.5 - Inversione contabile per cessione di telefoni cellulari
- N6.6 - Inversione contabile per cessione di prodotti elettronici
- N6.7 - Inversione contabile per prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8 - Inversione contabile per operazioni nel settore energetico
- N6.9 - Inversione contabile per altri casi
- N7 - IVA assolta in altro Stato Ue
Questa codifica non ha solo una funzione descrittiva: permette al Sistema di Interscambio (SdI) e ai gestionali contabili di riconoscere automaticamente la natura dell’operazione, semplificando la precompilazione dei registri IVA e della dichiarazione annuale.
Codice N6.7 e dichiarazione IVA
Le operazioni con codice IVA N6.7 incidono direttamente sulla dichiarazione annuale IVA, poiché rientrano tra quelle gestite con il meccanismo del reverse charge. In questi casi, infatti, chi riceve il servizio deve integrare la fattura estera o emettere un’autofattura elettronica con tipo documento TD16, registrandola sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti.
Tale doppio inserimento rende l’operazione neutrale ai fini IVA. L’imposta viene addebitata e detratta nello stesso momento, senza influire sul saldo finale. Le somme corrispondenti, tuttavia, concorrono comunque alla formazione del volume d’affari complessivo del contribuente.
Nel modello di dichiarazione, le operazioni contrassegnate con codice N6.7 confluiscono di norma all’interno del rigo VE35, colonna 8.
Errori comuni e consigli pratici sul codice IVA N6.7
Tra gli errori più comuni nell’utilizzo del codice IVA N6.7 c’è la confusione con altri identificativi simili, come l’N6.2 (cessioni di oro e argento) o l’N6.3 (subappalti edili). L’N6.7, invece, si riferisce esclusivamente alle prestazioni di servizi su edifici per le quali è previsto il meccanismo dell’inversione contabile.
Un’altra svista frequente riguarda la mancata integrazione elettronica delle fatture estere (tipo documento TD16). Quando si riceve un documento da un fornitore Ue o extra-Ue, il committente deve registrarlo tramite autofattura elettronica (TD17) e assolvere l’IVA in Italia, senza utilizzare il codice N6.7. In caso contrario, si rischiano sanzioni o la perdita della detrazione dell’imposta.
Per evitare errori, è consigliabile controllare periodicamente le operazioni registrate nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, dove è possibile verificare la corretta indicazione della natura IVA N6.7 e l’avvenuto invio delle fatture.
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