Continua il lavoro del Consiglio dei Ministri per la messa a punto di misure urgenti per il sostegno del tessuto economico e sociale italiano in seguito alla terza ondata pandemica.
Se per l’apparato istituzionale si tratta di un lavoro senza precedenti, per i fruitori, siano essi professionisti o imprese, riuscire a stare al passo con le diverse novità è fondamentale per sostenere la propria organizzazione e mantenerla competitiva una volta usciti dalla pandemia.
Tra queste, lo scorso marzo ha visto l’arrivo di un nuovo Decreto Legge, il D.L. Sostegni, che prosegue il lavoro iniziato con i precedenti D.L. Ristori nella previsione di specifiche misure volte a fornire un sostentamento a imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie di fronte all’emergenza epidemiologica causata dal Coronavirus.
Marco Antonini, commercialista dello studio ABCF Commercialisti Associati, ha risposto ad alcune domande poste dai nostri lettori in merito alle novità introdotte dal Decreto Sostegni. Buona lettura!
1) Quali sono le principali novità rispetto ai precedenti decreti Ristori?
Una delle principali novità introdotte dal D.L. Sostegni e forse tra quelle più importanti riguarda senz’altro il contributo a fondo perduto (art. 1 D.L. 41/2021).
Vediamola più nel dettaglio.
Contributo a fondo perduto
Si tratta di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente.
Le principali novità rispetto a quanto già visto nel D.L. Ristori innanzitutto nella determinazione della platea di beneficiari.
Questo nuovo D.L. ha infatti portato in avanti la “lancetta” in riferimento alla data di attivazione della partita iva: se nei decreti Ristori tra i requisiti di accesso al contributo c’era quello di aver attivato la partita iva entro il 25 ottobre 2020, per far fronte al procastinarsi dell’epidemia tale limite è stato previsto per il 23 marzo 2021, per il quale l’Agenzia delle Entrate specifica che “non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021”.
Un’altra novità la troviamo nella definizione delle categorie di beneficiari.
Nei Decreti Ristori la prima fase nella determinazione dei beneficiari prevedeva l’analisi del codice Ateco, che doveva rientrare tra quelli previsti in appositi allegati previsti dagli stessi D.L.
Con il Decreto Sostegni tale limite è stato di fatto eliminato, abilitando così al contributo una platea di beneficiari in linea teorica più ampia.
I nuovi requisiti per accedere al contributo sono dunque questi:
- Fatturato 2019 non superiore a € 10.000.000
- Almeno uno dei seguenti:
o importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
o attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Modalità di calcolo del contributo
Il nuovo intervento di sostegno a imprese, professionisti e lavoratori autonomi ha modificato e forse semplificato le modalità di calcolo del contributo spettante.
Dopo aver verificato la presenza dei requisiti per l’accesso al contributo, si determina la misura della quota spettante in funzione dei ricavi/compensi ottenuti nel 2019, secondo lo schema di seguito:
- 60%, se i ricavi e i compensi sono inferiori o pari a € 100.000;
- 50%, se i ricavi e i compensi sono compresi tra € 100.001 euro e € 400.000;
- 40%, se i ricavi e i compensi superano i € 400.000 ma non l’importo di € 1.000.000;
- 30%, se i ricavi e i compensi superano € 1.000.000 ma non l’importo di € 5.000.000
- 20%, se i ricavi e i compensi superano € 5.000.000 ma non € 10.000.000.
Una volta individuata la percentuale spettante, deve essere determinato il fatturato medio mensile del 2020 e quello del 2019, e procedere dunque a calcolarne la differenza.
A tale differenza viene infine applicata la percentuale di cui prima. Il valore risultante sarà l’importo di contributo a cui si ha diritto.
Per fare un esempio pratico:
- Fatturato 2020: 180.000, media mensile 15.000
- Fatturato 2019: 300.000, media mensile 25.000
Poiché la percentuale di calo del fatturato è del 40% (120.000/300.000*100 = 40%), il contribuente ha diritto al contributo e l’aliquota relativa in base al fatturato 2019 è pari al 50% (vedi elenco sopra).
Infine, per determinare il contributo va applicata alla differenza tra i fatturati medi (10.000), l’aliquota di del 50%: 10.000*50 = 5.000 contributo spettante.
2) Per la prima volta i contribuenti potranno optare tra l’erogazione diretta del sostegno economico e la trasformazione del sostegno in credito di imposta. Quali sono i pro e i contro di ciascuna di queste opzioni?
Si tratta di un tema chiaramente di grande importanza e che riguarda l’aspetto “finanziario” del contributo.
Partiamo innanzitutto dalla premessa che la scelta del metodo va fatta durante la presentazione dell’istanza.
Gli aspetti fondamentali da considerare nella scelta riguardano sostanzialmente:
- la velocità di erogazione se si sceglie l’accredito sul conto corrente e se questa è compatibile con le proprie esigenze;
- eventuali imposte di prossima scadenza che è possibile compensare.
Anche in questo caso la scadenza del debito compensabile e quindi i tempi per poter operare la compensazione è una determinante.
In riferimento al secondo punto, l’Agenzia delle Entrate specifica che in caso di compensazione del credito non si applicano i seguenti limiti:
- divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2000
- ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000
- ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
Tutto ciò considerato, si può dire che sebbene il primo metodo appaia come quello più gettonato, la compensazione può in alcuni casi essere più funzionale.
In presenza di imposte di prossima scadenza da poter compensare, non vi è infatti la necessità di attendere un’azione dell’ente (e.g. l’invio del bonifico da parte dell’erogatore che potrebbe non essere immediato considerando i tempi tecnici), ma è possibile compensare il credito non appena sarà disponibile l’esito sul portale dell’Agenzia delle Entrate, risultando così come una soluzione più funzionale sotto il profilo finanziario.
3) Una delle principali novità del decreto Sostegni è l'attenzione al mondo startup: possono beneficiare delle misure di sostegno anche le aziende innovative nate tra il 2019 e il 2020. In cosa consistono le misure di cui potranno usufruire anche le startup?
L’attenzione al mondo start up non è venuto meno con questo nuovo decreto.
Un aspetto importante di questo nuovo intervento è infatti che il contributo a fondo perduto spetta sia alle società che alle partite iva attivate dal 1’ gennaio 2019, anche in presenza di un aumento di fatturato.
Qual ora la società sia stata costituita dopo il 1’ gennaio 2019, non è dunque necessario che vi sia un calo del fatturato per poter accedere al contributo.
L’importo a fondo perduto spettante in questo caso sarà il minimo previsto dal Decreto per le persone diverse da quelle fisiche e pari ad € 2.000.
Lo stesso vale nel caso di partita IVA attivata da persona fisica. Il Decreto Sostegni ha infatti previsto in questo caso, ovvero di aumento di fatturato, un contributo in ogni caso pari ad € 1.000.
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Avete delle domande per il commercialista Marco Antonini? Nel caso potrete scrivere a questa mail: email protected La vostra domanda potrebbe essere scelta per le prossime puntate del “Commercialista risponde”!
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