È stato approvato (salvo intese) dal Consiglio dei Ministri e sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il “Decreto Agosto”, l’insieme di misure di contrasto alla crisi economica provocata dalla pandemia che inietteranno nel tessuto imprenditoriale italiano 25 miliardi di euro.
Di seguito elenchiamo le principali misure messe in campo, che riguardano da vicino tanti imprenditori e professionisti.
Misure sul lavoro
Il capitolo lavoro è fra i più corposi del provvedimento.
Segnaliamo in particolare:
- La concessione di ulteriori 18 settimane di cassa integrazione, fruibili tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.
Le istanze riguarderanno un primo periodo di 9 settimane di integrazione salariale, cui seguirà la presentazione di una nuova domanda per le ulteriori 9 settimane di integrazione. In quest’ultimo caso è previsto il versamento di un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 con quello del 2019, in misura pari:
- al 9% della retribuzione non erogata durante la CIG, se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;
- al 18% della retribuzione non erogata durante la CIG, se non c’è stata alcuna riduzione del fatturato.
Le aziende che, nel corso del primo semestre 2020, hanno subito perdite superiori al 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno non pagano alcun contributo alla CIG.
Ai datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedono la proroga della CIG e che abbiano già usufruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi. E’ possibile fruirne entro il 31 dicembre 2020, nei limiti di 8060 euro annui, da riparametrare su base mensile, pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Dal beneficio sono escluse le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
- La decontribuzione per le assunzioni stabili.
Fino al 31 dicembre 2020, i datori di lavoro non agricoli che assumono a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) sono totalmente esonerati dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Il periodo massimo è di 6 mesi decorrenti dall’assunzione e nel limite di 8.060 euro annui, da riparametrare su base mensile.
Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero, cumulabile con altri esoneri o riduzioni, è riconosciuto anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.
L’esonero è riconosciuto, sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Le principali misure fiscali
Sul fronte fiscale, ci sono numerose novità.
In particolare:
- Ulteriore rateizzazione degli adempimenti fiscali sospesi tra marzo e maggio 2020
Per le tasse (IVA e ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973) sospese a marzo, aprile e maggio i pagamenti saranno dovuti in due tranche: il 50% delle somme dovute si verseranno senza sanzioni e interessi il 16 settembre in unica soluzione o in 4 rate di cui l’ultima entro il 16 dicembre, mentre il restante 50% sarà dovuto in 24 rate, anche queste senza sanzioni e interessi, a partire dal 16 gennaio 2021;
- Rinvio del pagamento della seconda rata IRAP
Sono rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021;
- Proroga della riscossione coattiva
Viene prorogata a dopo il 15 ottobre 2020 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali che erano in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e 31 maggio 2020. Questa sospensione si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910 e a nuovi atti esecutivi di accertamento e irrogazione delle sanzioni emessi dagli enti locali in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
- Proroga esonero TOSAP e COSAP
Le attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino 31 dicembre 2020 (e non più fino al 31 ottobre 2010) dal pagamento della TOSAP e COSAP.
Bonus previsti a favore di determinate categorie di lavoratori
La manovra di agosto prevede anche alcuni bonus per determinate categorie di lavoratori.
In particolare:
- Bonus ristorazione e centri storici
Per sostenere gli esercizi di ristorazione che hanno subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019, arriva un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo sarà di 2.500 euro e sarà erogato con un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda.
In arrivo, poi, anche un aiuto agli esercizi commerciali dei centri storici e delle città ad alta vocazione turistica. È previsto un contributo a fondo perduto per chi ha subito una perdita di fatturato e corrispettivi di almeno il 50% a giugno 2020 calcolato in percentuale (20%, 15% e 10% in relazione al volume di ricavi o compensi) sulla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito a giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2019. Le città beneficiarie sono i capoluoghi di provincia, che hanno un numero di presenze straniere almeno cinque volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, nonché le città metropolitane che hanno presenze straniere in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
- Bonus “una tantum” per stagionali del settore turismo e spettacolo
A differenza del bonus professionisti da 600 euro e da 1.000 euro erogato nei mesi passati (o, meglio, che sarebbe dovuto esser erogato), la nuova misura è rivolta ad alcune categorie escluse dalle precedenti forme di sostegno al reddito. In particolare, il bonus 1.000 euro del Decreto agosto potrà essere richiesto da lavoratori stagionali e “atipici” che, a causa dell’emergenza sanitaria del nuovo Coronavirus, hanno visto calare in maniera significativa il loro reddito mensile. La misura, al momento, dovrebbe essere valida per il solo mese di agosto, ma non è da escludere che in fase di conversione (o attraverso un nuovo scostamento di bilancio) venga esteso fino alla fine dell’estate. A oggi, l’indennità ha una copertura finanziaria di 680 milioni di euro e verrà erogata dall’INPS.
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