Con il Decreto Sostegni Bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 maggio, si è ulteriormente arricchito il quadro normativo che prevede misure economiche e fiscali a supporto delle imprese e delle partite IVA, maggiormente colpite dalla crisi causata dalla pandemia.
Come per i decreti precedenti (non ultimo il Decreto Sostegni dello scorso aprile di cui abbiamo parlato in questo nostro articolo), le misure previste sono molte.
In questo articolo illustreremo quella che è una delle voci più importanti del nuovo decreto Sostegni in quanto coinvolge una vasta platea di professionisti e imprese: i contributi a fondo perduto.
In sintesi, le sue caratteristiche principali sono le seguenti:
- un contributo "automatico" pari a quello del DL "Sostegni";
- se più conveniente, un contributo "alternativo" calcolato su un diverso periodo di riferimento;
- un ulteriore contributo, con finalità perequative, legato al risultato economico d'esercizio.
Vediamo ora nel dettaglio le prime due tipologie di contributo.
Contributo automatico
Il primo articolo di questo nuovo decreto prevede un contributo “fotocopia” rispetto a quello previsto dall'art.1 del precedente Decreto Sostegni.
Tale contributo scatta automaticamente per tutti i soggetti che:
- al 26 maggio 2021 hanno la partita IVA attiva;
- hanno ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal primo Decreto Sostegni.
In questo caso, il contributo verrà riconosciuto nella misura del 100% di quello già ottenuto.
Per ottenerlo, il contribuente non dovrà presentare alcuna istanza: l’Agenzia delle Entrate riconoscerà il contributo con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24).
Contributo alternativo
Il Decreto offre una seconda possibilità, ossia quella di un contributo alternativo a quello automatico e legato a diverso un periodo temporale.
I limiti sono simili, non spetta infatti a coloro la cui partita IVA non risulta attiva al 26.05.2021, agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR e agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis TUIR.
Il primo requisito per l’accesso a questo contributo alternativo è legato ai ricavi/compensi dell’anno 2019, che non devono superare i 10 milioni.
Rilevato il rispetto del primo requisito, passiamo al secondo, che è legato al periodo temporale.
In questo caso il decreto mette a confronto due periodi chiave:
- il primo, intercorrente dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021;
- il secondo, che va dal primo aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Il criterio di calcolo del contributo è simile a quanto già visto nei precedenti decreti: si parte dal calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del primo periodo e lo si confronta con la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del secondo periodo.
Ai fini dell’accesso al contributo, la differenza tra il primo periodo e il secondo dev’essere di oltre il 30%, con il primo periodo più basso del secondo.
Fatta questa valutazione, la misura del contributo la si può calcolare applicando una percentuale alla differenza rilevata.
Per coloro che hanno ottenuto il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del primo Decreto Sostegni, le percentuali sono le seguenti:
- 60%, per coloro che nel 2019 hanno ottenuto ricavi/compensi non superiori a 100.000 euro
- 50%, per ricavi/compensi 2019 tra 100.000 e 400.000
- 40%, per ricavi/compensi 2019 tra 400.000 e 1 milione
- 30%, per ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni
- 20%, per ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni
Qualora, invece, il soggetto non abbia ottenuto il contributo di cui all'art. 1 del DL 41/2021, le percentuali riconosciute sono più alte, e pari a:
- 90%, per coloro che nel 2019 hanno ottenuto ricavi/compensi non superiori a 100.000 euro
- 70%, per ricavi/compensi 2019 tra 100.000 e 400.000
- 50%, per ricavi/compensi 2019 tra 400.000 e 1 milione
- 40%, per ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni
- 30%, per ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni
Infine, come espressamente previsto dalla normativa, il contributo non concorre né ai fini IRES e IRAP, né ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (“Interessi passivi”) e 109 comma 5 (“Norme generali sulle componenti dei redditi d’impresa”) del TUIR.
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